IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 225, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da  COVID-19»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020,  n.  77,  ai  sensi  del  quale:  «Al  fine  di
fronteggiare la situazione di crisi  di  liquidita'  derivante  dalla
sospensione  dei  pagamenti  dei  contributi  di  bonifica   disposta
dall'art. 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  aggravata  dalla
difficolta'  di  riscossione  del  contributo  dovuto  dalle  aziende
agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa depositi e prestiti
o altri  istituti  finanziari  abilitati  possono  erogare  mutui  ai
consorzi di bonifica per lo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali
loro attribuiti, con esclusione della possibilita' di  assunzioni  di
personale anche in presenza di carenza di organico»; 
  Visto il comma 2 del citato art. 225,  il  quale  prevede  che:  «I
mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di  500  milioni
di euro, con capitale da restituire in rate annuali di  pari  importo
per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025»; 
  Visto il comma 3 del citato art. 225, il quale  prevede  che:  «Gli
interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel  corso
del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal  giorno
successivo alla erogazione, saranno determinati, nel  limite  massimo
complessivo di 10 milioni di euro annui»; 
  Visto il comma 5 del citato art. 225, il quale  prevede  che:  «Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro quindici giorni dalla entrata in vigore del  presente  decreto,
sono stabiliti i  termini  e  le  modalita'  di  presentazione  delle
domande, nonche' i criteri  per  la  rimodulazione  dell'importo  del
mutuo concedibile  nel  caso  in  cui  gli  importi  complessivamente
richiesti superino la  disponibilita'  indicata  al  comma  2»  dello
stesso articolo; 
  Visto il comma 6 del citato art. 225, il quale prevede  che:  «Agli
oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell'art.  265»  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Considerato che  i  consorzi  di  bonifica  sono  enti  di  diritto
pubblico regolamentati dalle regioni e dalle provincie autonome,  che
su di essi esercitano  il  potere  di  vigilanza  e  controllo  e  ne
approvano gli atti  fondamentali  tra  cui  i  bilanci  preventivi  e
consuntivi nonche' i piani di classifica adottati  anche  sulla  base
del piano di gestione e manutenzione delle opere del comprensorio  di
bonifica, che giustifica la contribuenza; 
  Considerato  che  le  condizioni  oggettive  di  accesso  al  mutuo
attengono ad aspetti gestionali e finanziari dei consorzi di bonifica
e   che   e',   pertanto,   opportuno    acquisire    preventivamente
l'autorizzazione alla stipula del mutuo, il parere  delle  regioni  e
delle  provincie  autonome  competenti,  sulla  sussistenza  di  tali
condizioni, al fine di  assicurare  correntezza  ed  efficacia  della
procedura; 
  Ritenuto necessario acquisire l'avviso della Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, anche allo scopo di partecipare il procedimento  di
concessione dei mutui e il criterio per la rimodulazione dell'importo
del mutuo concedibile nel caso in cui  gli  importi  complessivamente
richiesti  superino  la  disponibilita'  in  ragione   dell'interesse
regionale e delle provincie autonome alla corretta  operativita'  dei
consorzi di bonifica; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni nella seduta del
28 gennaio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi  di  sostegno
al lavoro  e  all'economia,  per  far  fronte  alla  crisi  derivante
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, disciplina i termini e  le
modalita' di presentazione delle domande da  parte  dei  consorzi  di
bonifica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ai fini della determinazione dell'importo dei  mutui  concedibili  in
favore  di  ciascun  consorzio   richiedente   nell'importo   massimo
complessivo di cui all'art. 225, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, nonche' i criteri per la rimodulazione dell'importo  del
mutuo concedibile  nel  caso  in  cui  gli  importi  complessivamente
richiesti superino la disponibilita' indicata al comma 2 del medesimo
art. 225.