Art. 3 
 
  1. Restano in ogni caso riservati al Ministro: 
    gli atti normativi; 
    le decisioni in  materia  di  atti  normativi  e  l'adozione  dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; 
    la  definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,  programmi  e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; 
    l'individuazione    delle    risorse    umane,    materiali    ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e  la  loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; 
    le  nomine,  le  designazioni  ed  atti  analoghi  attribuiti  da
specifiche disposizioni; 
    amministrativa o  economica  e  per  i  quali  e'  richiesta  una
specifica  abilitazione  di  sicurezza;  i  programmi,  gli  atti,  i
provvedimenti amministrativi connessi  alle  direttive  di  carattere
generale e strategico, nonche' i  rapporti  istituzionali  in  ambito
unionale ed internazionale. In tali ipotesi, il Ministro puo' avocare
alla propria firma singoli  atti  compresi  nelle  materie  delegate,
nonche' la  risposta  alle  interrogazioni  parlamentari  scritte  ed
orali.