Art. 5 
 
Riparto della quota del Fondo di  solidarieta'  comunale  per  l'anno
  2021 di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c)  con  attribuzione
  della quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui  all'art.  1,
  comma 2 
 
  1. La quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno  2021  di
cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),  pari  a  3.753.279.000  euro,
rettificata della riduzione di euro 14.171.000 cui all'art. 1,  comma
1, lettera c), congiuntamente alla quota di cui all'art. 1  comma  2,
di euro 64.740.376,50, destinata alle finalita' di  cui  all'art.  1,
comma 449, lettera b), della legge n. 232 del  2016,  sono  ripartite
tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario e tra i  comuni  della
Regione siciliana e della regione Sardegna secondo gli importi di cui
all'allegato 2, (colonne da 2 a 6). 
  2. Al  risultato  di  cui  al  comma  precedente  si  applicano  le
correzioni puntuali di cui ai decreti del Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  emanati  fino
all'anno  2021,  secondo  gli  importi  riportati  nell'allegato   2,
(colonna 7). 
  3. Ai risultati di cui ai commi 1 e 2, il cui  totale  e'  indicato
nell'allegato 2, (colonna  8)  e  viene  riportato  nell'allegato  3,
(colonna 1), si applica il correttivo di cui all'art.  1,  comma  450
della  legge  n.  232  del  2016,  secondo  gli   importi   riportati
nell'allegato 3, (colonna 2). 
  4. L'importo risultante dall'applicazione dei commi 1,  2  e  3  e'
ulteriormente rettificato con l'applicazione del  correttivo  di  cui
all'art. 1, comma 449, lettera d-bis) della legge n.  232  del  2016,
secondo gli importi riportati nell'allegato 3, (colonna 3). 
  5.  Per  i  comuni  fino  a  5.000  abitanti  l'importo  risultante
dall'applicazione  dei  commi  da  1   a   4   e'   rettificato   con
l'integrazione di cui all'art. 1, comma  449,  lettera  d-ter)  della
legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3,
(colonna 4). 
  6. Per i soli comuni delle regioni a  statuto  ordinario  l'importo
risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 5 e' incrementato della
dotazione di cui all'art. 1, comma 449,  lettera  d-quinquies)  della
legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3,
(colonna 5). 
  7. L'importo risultante dall'applicazione dei commi da  1  a  6  e'
incrementato della dotazione di cui all'art. 1,  comma  449,  lettera
d-quater) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi  riportati
nell'allegato 3, (colonna 6). 
  8. Per i singoli comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della
Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  il   valore   totale
risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1  a  7  e'
riportato distintamente nell'allegato 3, (colonna 7).