Art. 2 
 
  L'esecuzione delle operazioni relative  all'acquisto  dei  suddetti
titoli e'  affidata  alla  Banca  d'Italia  e  ha  luogo  secondo  le
modalita' previste dalla Convenzione tra  la  Banca  d'Italia  e  gli
operatori ammessi a  partecipare  alle  operazioni  di  collocamento,
acquisto e concambio di titoli di Stato. 
  Sono ammessi  a  partecipare  all'asta  competitiva  gli  operatori
specialisti in titoli di Stato,  di  cui  all'art.  23,  del  decreto
ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle  premesse,  che
intervengono per conto proprio e della clientela.