Art. 2 Programmazione finanziaria 2021 - 2023 1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dall'art. 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall'art. 12, commi 6 e 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nell'ambito delle assegnazioni annue del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, si procede annualmente al riparto del finanziamento secondo le voci e le percentuali riportate nell'allegato 1 al presente decreto. 2. Con apposito decreto, tenuto conto dei pareri espressi dalla CRUI e dall'ANVUR, si provvede alla conferma per il triennio 2021-2023 del modello del costo standard adottato con il decreto 5 agosto 2018 (prot. n. 585), previo adeguamento, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 12 del 2017, degli standard di docenza previsti per l'accreditamento, da attuare con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del presente decreto.