Art. 4 Programmi d'Ateneo - obiettivi B ed E (solo universita' statali) 1. Le risorse previste dall'art. 238, comma 5, del decreto-legge 34/2020, pari a 100 milioni di euro per il 2021 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le istituzioni universitarie statali, ivi comprese l'Universita' di Trento e il GSSI, sono finalizzate alla promozione dell'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e alla valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitivita' del Paese e ripartite nel seguente modo: a. il 70% delle risorse sono destinate a sostenere gli obiettivi generali di sviluppo delle attivita' di ricerca libera e di base degli atenei; b. il 30% delle risorse sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli atenei di cui al comma 2 e fanno riferimento alle seguenti azioni relative al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'art. 1, comma 3, lettere B ed E: Tabella 2 - Obiettivi B ed E e relative azioni +-------+---------------------------------------+ | |Promuovere la ricerca a livello globale| | |e valorizzare il contributo alla | |B |competitivita' del Paese | +-------+---------------------------------------+ | |Dottorato di ricerca e Dottorato | |B.1 |industriale | +-------+---------------------------------------+ | |Trasferimento tecnologico e di | |B.2 |conoscenze | +-------+---------------------------------------+ | |Miglioramento delle infrastrutture e | | |degli strumenti per la ricerca al fine | | |dell'integrazione della ricerca nelle | |B.3 |reti internazionali ed europee | +-------+---------------------------------------+ | |Qualificazione dell'offerta formativa e| | |delle politiche per l'innovazione in | | |relazione alle esigenze del territorio | | |e del mondo produttivo, ivi inclusi lo | | |sviluppo delle lauree | | |professionalizzanti e l'acquisizione di| |B.4 |competenze per l'imprenditorialita' | +-------+---------------------------------------+ | |Investire sul futuro dei giovani | | |ricercatori e del personale delle | |E |universita' | +-------+---------------------------------------+ | |Reclutamento di giovani ricercatori | | |(ricercatori a tempo determinato ai | | |sensi della legge n. 240/2010, art. 24,| | |comma 3, lettere a) e b), assegnisti e | |E.1 |borse di dottorato | +-------+---------------------------------------+ | |Incentivi alla mobilita' dei | |E.2 |ricercatori e dei professori | +-------+---------------------------------------+ | |Sviluppo organizzativo anche in | | |considerazione della | | |dematerializzazione e del potenziamento| |E.3 |del lavoro agile | +-------+---------------------------------------+ | |Integrazione del Fondo per la | |E.4 |premialita' (art. 9, legge n. 240/2010)| +-------+---------------------------------------+ 2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono ripartite tra gli atenei statali in proporzione al peso del costo standard (2) degli anni 2021, 2022 e 2023 ad integrazione della parte della quota base del fondo di finanziamento ordinario degli anni di riferimento. Di tali risorse si tiene altresi' conto ai fini del calcolo delle quote di salvaguardia rispetto alle assegnazioni del FFO dell'anno precedente in applicazione dell'intervento perequativo di cui all'art. 11 della legge n. 240/2010. 3. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono ripartite tra gli atenei statali in proporzione al peso del costo standard dell'anno 2020(2). Ai fini dell'assegnazione delle risorse e della valutazione dei risultati, si provvede secondo quanto indicato dall'art. 5. (2) Ovvero della quota base per le universita' cui non si applica il costo standard. Per il GSSI ai fini della determinazione del peso percentuale si considera la quota del contributo ordinario alla stessa attribuito ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.