Art. 5 Assegnazione dei finanziamenti e valutazione dei risultati 1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b), e 3 le universita' interessate provvedono a comunicare, con modalita' telematiche definite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero e nel termine di novanta giorni dalla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, il proprio programma di interventi, unitamente al proprio piano strategico, con l'indicazione di: a. le azioni da attuare tra quelle riportate nelle tabelle 1 e 2, con riferimento ad almeno uno degli obiettivi indicati dall'art. 3 e ad almeno uno degli obiettivi indicati dall'art. 4; b. almeno due indicatori con i relativi target per ogni obiettivo scelto, assicurando la coerenza tra azioni e indicatori selezionati; c. le risorse necessarie per ciascun obiettivo rispetto al budget attribuito ai sensi dell'art. 3, e dell'art. 4, comma 1, lettera b), e 3, incluse le eventuali ulteriori quote di co-finanziamento a carico del proprio bilancio o di terzi. 2. Gli indicatori sono individuati dagli atenei tra quelli riportati nell'allegato 2, cui puo' essere aggiunto al massimo un ulteriore indicatore per obiettivo autonomamente proposto dall'Ateneo, purche' idoneo a consentire in modo oggettivo la misurazione dei risultati conseguiti. Tali indicatori con i relativi target sono altresi' considerati ai fini dell'accreditamento periodico della sede secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del presente decreto. 3. I target indicati devono comportare, rispetto alla situazione iniziale, un significativo miglioramento dell'indicatore al termine del triennio, tenuto conto delle risorse destinate al perseguimento dell'obiettivo e delle differenti situazioni di contesto. I target e gli eventuali indicatori autonomamente proposti sono approvati con provvedimento della competente Direzione generale, anche in ordine a una eventuale rimodulazione dei target, degli indicatori autonomamente proposti o delle risorse attribuibili all'Ateneo, acquisito il parere dell'ANVUR, prima di provvedere alla assegnazione delle risorse. In caso di rimodulazione l'Ateneo provvede a comunicare i target e gli eventuali indicatori autonomi rimodulati ovvero a ridefinire i programmi sulla base di una minore assegnazione di risorse. 4. Le risorse eventualmente non assegnate, in difetto delle comunicazioni di cui ai commi precedenti, sono ripartite tra le altre universita' entro i limiti delle risorse destinate per il conseguimento dei propri obiettivi. 5. I risultati conseguiti dall'attuazione dei programmi sono oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio sulla base degli indicatori scelti per ciascun obiettivo e dei relativi target. In caso di raggiungimento dei target prefissati al termine del triennio, viene disposta la conferma dell'assegnazione del predetto importo; diversamente si provvede al recupero, a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge n. 243/1991, delle somme attribuite per ciascun obiettivo in misura proporzionale allo scostamento medio tra i risultati conseguiti riferiti ai relativi indicatori e ai rispettivi target.