Art. 8 Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi 1. Per gli anni in cui trova applicazione il presente decreto e' fatto divieto di dare corso all'istituzione di nuove istituzioni universitarie, se non a seguito di processi di fusione di universita' gia' esistenti secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2. Con apposito decreto, su proposta dell'ANVUR, sono definiti, a decorrere dall'a.a. 2022/2023, i criteri, le modalita' e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico, tenuto conto delle linee di indirizzo riportate nell'allegato 4 e degli indicatori riportati nell'allegato 2 del presente decreto: a) di sedi e corsi di studio presso le universita', in sostituzione del decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), e successive modificazioni; b) delle scuole superiori ad ordinamento speciale, a integrazione di quanto previsto dal decreto 5 giugno 2013 (prot. n. 439), anche al fine di tenere conto dei processi federativi fra le scuole ai sensi dell'art. 3 della legge n. 240/2010; c) delle scuole e dei collegi superiori costituiti dagli atenei, in sostituzione del decreto n. 338 del 24 aprile 2013, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.