Art. 8 
 
     Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi 
 
  1. Per gli anni in cui trova applicazione il  presente  decreto  e'
fatto divieto di dare  corso  all'istituzione  di  nuove  istituzioni
universitarie, se non a seguito di processi di fusione di universita'
gia' esistenti secondo quanto previsto dall'art.  3  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240. 
  2. Con apposito decreto, su proposta dell'ANVUR, sono  definiti,  a
decorrere  dall'a.a.  2022/2023,  i  criteri,  le  modalita'  e   gli
indicatori per l'accreditamento iniziale e  periodico,  tenuto  conto
delle linee di indirizzo riportate nell'allegato 4 e degli indicatori
riportati nell'allegato 2 del presente decreto: 
    a)  di  sedi  e  corsi  di  studio  presso  le  universita',   in
sostituzione del decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6),  e
successive modificazioni; 
    b) delle scuole superiori ad ordinamento speciale, a integrazione
di quanto previsto dal decreto 5 giugno 2013 (prot. n. 439), anche al
fine di tenere conto dei processi federativi fra le scuole  ai  sensi
dell'art. 3 della legge n. 240/2010; 
    c) delle scuole e dei collegi superiori costituiti dagli  atenei,
in sostituzione del decreto n. 338 del 24 aprile  2013,  al  fine  di
dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 27  gennaio
2012, n. 19, e dal decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.