Allegato 4 LINEE D'INDIRIZZO SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITA' RELATIVA ALL'ACCREDITAMENTO DI CORSI E SEDI L'accreditamento dei corsi di studio e delle sedi si basa sulla valutazione dei risultati conseguiti e sugli esiti della verifica esterna del sistema di assicurazione della qualita', secondo quanto previsto dagli standard e Linee guida europei e dalle linee d'indirizzo di seguito riportate. A. Corsi di studio convenzionali e a distanza Ferme restando le disposizioni che consentono la didattica a distanza al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, le universita' possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio: a) corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attivita' diverse dalle attivita' pratiche e di laboratorio - una limitata attivita' didattica erogata con modalita' telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale; b) corsi di studio con modalita' mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono - per le attivita' diverse dalle attivita' pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalita' telematiche di una quota significativa delle attivita' formative, comunque non superiore ai due terzi; c) corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalita' telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attivita' formative; d) corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attivita' formative sono svolte con modalita' telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali. I corsi di studio nelle classi relative alle discipline di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonche' dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi afferenti alle classi, individuate con il decreto di cui all'art. 8, comma 2, sentito il CUN, che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attivita' pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione europea possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b). Le universita' telematiche possono istituire, previo accreditamento iniziale, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d). Le universita' telematiche possono altresi' istituire i corsi di tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le universita' non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n. 270/2004. Ai fini dell'accreditamento dei corsi di tipologia a), b) e c), tutte le universita' sono tenute ad acquisire preventivamente il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio motivato sulla base della coerenza degli obiettivi formativi proposti rispetto al contesto socio-economico del territorio. I rettori delle universita' telematiche partecipano alle deliberazioni del Comitato regionale di coordinamento limitatamente all'esame di proposte dei corsi di tipologia c). Per l'accreditamento dei nuovi corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, da disporre esclusivamente nell'ambito delle competenti strutture didattiche e di ricerca di area medico sanitaria, va acquisito altresi' il parere favorevole del Presidente della regione che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria, tenuto conto altresi' delle strutture private accreditate in convenzione con il soggetto proponente e provvedendo direttamente a indicare le strutture di competenza regionale da mettere a disposizione dell'istituendo corso di studio. B. Innovazione dell'offerta formativa Al fine di potenziare la flessibilita' dei percorsi di studio, come richiesto per la costruzione dello Spazio uropeo dell'istruzione superiore, per rispondere alle sfide sociali, alle richieste del mercato del lavoro e per incrementare ulteriormente l'attrattivita' delle Universita' a livello internazionale, resta confermata la possibilita' per ciascun Ateneo, entro il 20% dell'offerta formativa, di utilizzare negli ambiti relativi alle attivita' di base o caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai dd.mm. 16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa approvazione ministeriale, sentito il CUN, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono comunque esclusi i corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni legali o regolate dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente abilitanti all'esercizio professionale. C. Sedi decentrate I corsi di studio possono essere istituiti presso le sedi dell'Ateneo, ovvero in sedi decentrate, previo accreditamento basato altresi' sulla valutazione della sostenibilita' finanziaria della presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attivita' di tutorato a disposizione del corso nella sede decentrata. Tale valutazione e' altresi' richiesta anche nei casi di corsi con ordinamento omologo a corsi gia' accreditati in altre sedi. I corsi di studio delle professioni sanitarie sono istituiti presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra universita' e regione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. I corsi di studio prevalentemente a distanza e integralmente a distanza possono essere istituti esclusivamente presso la sede dell'Ateneo. Eventuali sedi distaccate possono essere previste esclusivamente ai fini delle verifiche di profitto da commissioni di esame costituite con modalita' definite dal regolamento didattico d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno un docente della disciplina ogni trenta studenti. D. Sedi universitarie all'estero Le universita', anche in convenzione tra loro, possono attivare proprie sedi all'estero nel rispetto della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148, e degli eventuali accordi bilaterali di mutuo riconoscimento sottoscritti dall'Italia. I costi relativi all'acquisizione delle strutture non possono essere posti a carico dei trasferimenti ministeriali. I corsi di studio e di dottorato attivati presso le sedi all'estero sono accreditati ai sensi del decreto legislativo n. 19/2012 e del decreto ministeriale n. 45/2013 e gli studenti iscritti sono inseriti nell'anagrafe nazionale degli studenti. Tenuto conto degli standard e Linee guida europei per l'assicurazione della qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG), degli esiti del primo ciclo di accreditamento periodico delle sedi previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, degli indirizzi contenuti nel presente decreto e di quanto definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 2, sono riviste, in previsione del nuovo ciclo di accreditamento periodico a decorrere dal 2022, le procedure di verifica esterna al fine di proporre un modello semplificato di valutazione con il quale condurre le successive viste di accreditamento.