Art. 15 Ricorsi e garanzie Ciascun associato ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome. Ciascun associato puo' presentare ricorso ai collegi dei garanti, in ordine al mancato rispetto del presente statuto, e dei regolamenti approvati. L'associato contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato dei fatti che gli vengono addebitati, entro il termine di una settimana dalla presentazione di tale richiesta. L'associato ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento.