Art. 15 
 
                         Ricorsi e garanzie 
 
  Ciascun associato ha il diritto  alla  tutela  e  alla  difesa  del
proprio buon nome. 
  Ciascun associato puo' presentare ricorso ai collegi  dei  garanti,
in ordine al mancato rispetto del presente statuto, e dei regolamenti
approvati. 
  L'associato  contro  il  quale  viene  chiesta  l'apertura  di   un
procedimento disciplinare deve essere informato  dei  fatti  che  gli
vengono  addebitati,  entro  il  termine  di  una   settimana   dalla
presentazione di tale richiesta. 
  L'associato ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere
ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento.