Art. 20 
 
                            Scioglimento 
 
  Lo   scioglimento   dell'Associazione    avviene    con    delibera
dell'assemblea regionale nei termini  e  con  le  modalita'  previste
dalla legge in materia. 
  L'assemblea regionale con proprio provvedimento  motivato  delibera
la destinazione del patrimonio dell'Associazione; non  e'  consentita
la ripartizione dei valori patrimoniali tra gli associati.