Art. 21 
 
                     Organizzazioni territoriali 
 
  Per   sviluppare   la   sua    azione    l'Associazione    promuove
l'articolazione democratica e territoriale, la presenza di  genere  e
il  pluralismo  quali  strumenti  di   crescita   interna.   L'azione
territoriale  si   articola,   con   la   costituzione   di   sezioni
territoriali, attraverso progetti concreti  di  cittadinanza  attiva,
che  mirano  a  realizzare,  attraverso   il   coinvolgimento   della
popolazione, gli obiettivi e i valori descritti nel presente statuto. 
  Una sezione  territoriale  e'  composta  da  un  minimo  di  cinque
tesserati all'Associazione che vogliono  proporre  o  partecipare  ad
un'attivita' o un progetto da attivare all'interno dei confini di uno
dei quattro territori regionali: 
    Aosta; 
    Alta   Valle   d'Aosta   (Unites   Grand-Combin,   Grand-Paradis,
Valdigne); 
    Media Valle d'Aosta (Unites Mont-Emilius, Mont-Cervin); 
    Bassa Valle d'Aosta (Unites Evançon, Mont-Rose, Walser). 
  Un componente di un gruppo territoriale puo' essere sanzionato  dai
collegi  dei  garanti  secondo   quanto   previsto   negli   articoli
precedenti. 
  Le sezioni territoriali che fanno parte di un  territorio  omogeneo
possono anche organizzare incontri  tra  di  loro  per  discutere  di
argomenti di interesse comune. 
  Le attivita' della sezione territoriale devono: 
    essere conformi alla linea politica dell'Associazione; 
    ricadere nel territorio di competenza del gruppo; 
    essere approvate dal comitato regionale. 
  Le sezioni territoriali saranno finanziate: 
    con trasferimento di somme dal comitato regionale calcolate sulla
base del numero degli iscritti della sezione ragguagliata  al  numero
di iscritti all'Associazione; 
    con il trattenimento di parte della quota annuale  di  iscrizione
degli iscritti alla sezione territoriale; 
    con possibilita' di ricevere direttamente erogazioni liberali. 
  Il  gruppo  si  riunisce  periodicamente  all'interno  del  proprio
territorio di competenza,  oppure  nella  sede  del  movimento.  Ogni
riunione deve essere regolarmente verbalizzata e il  verbale  inviato
al comitato regionale. 
  Ogni sezione territoriale elegge, durante la sua prima riunione, un
coordinatore  a  maggioranza  dei  presenti.   Il   coordinatore   e'
l'organizzatore delle attivita' e dei progetti nel proprio territorio
di competenza. 
  Il coordinatore ha la facolta' di: 
    indire le riunioni del proprio gruppo territoriale, tenendo conto
delle  esigenze  dei   componenti   e   nell'ottica   della   maggior
partecipazione possibile; 
    stabilire la linea di azione, in coordinamento  con  il  comitato
regionale e gli altri organi dell'Associazione; 
    mantenere i contatti  con  gli  organi  di  informazione,  previa
autorizzazione del comitato regionale; 
    organizzare le attivita' e i progetti territoriali; 
    partecipare  alle  riunioni  del  comitato   regionale,   qualora
all'ordine  del  giorno  vi  siano  argomenti  relativi  a  progetti,
attivita' della sezione territoriale o  siano  di  interesse  per  il
territorio di competenza. 
  Il coordinatore ha  il  dovere  di:  mantenere  le  attivita'  e  i
progetti del proprio gruppo territoriale  all'interno  del  perimetro
stabilito dallo statuto e  della  linea  politica  dell'Associazione;
relazionare al comitato regionale e se richiesto all'assemblea  sulle
attivita' del gruppo territoriale. 
  Il coordinatore di un gruppo territoriale resta in carica 2 anni. 
  Una sezione territoriale viene  sciolta  o  chiusa:  con  votazione
richiesta e motivata in  riunione  da  almeno  due  componenti  della
sezione stessa ed effettuata nella riunione successiva alla richiesta
della stessa. 
  Una sezione territoriale viene considerata sospesa: quando  non  vi
sono attivita' o progetti in corso nel  suo  territorio;  quando  non
vengono indette riunioni o mancano comunicazioni in un arco temporale
superiore ai sei mesi;  in  attesa  di  pronuncia  del  collegio  dei
garanti che deve  avvenire  entro  il  termine  tassativo  di  trenta
giorni. 
  Una sezione territoriale viene commissariata o chiusa: a seguito di
un provvedimento del comitato regionale, supportato da una  pronuncia
del collegio dei garanti, per  ripetute  violazioni  delle  norme  di
comportamento o dello statuto, da parte di  piu'  membri  del  gruppo
stesso.  L'eventuale  commissario  viene  incaricato   dal   comitato
regionale e assume il  ruolo  di  coordinatore  territoriale  per  un
periodo non superiore ai sei mesi, la nomina non e' rinnovabile.