IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto l'art. 3, comma 19-bis, ultimo periodo, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto l'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Considerato che l'art. 5,  comma  5,  del  decreto  legislativo  28
maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi  di
valorizzazione e dei conseguenti  programmi  e  piani  strategici  di
sviluppo culturale, definiti ai  sensi  e  con  i  contenuti  di  cui
all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli
altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3,  del  citato
codice, dei beni e  delle  cose  indicati  nei  suddetti  accordi  di
valorizzazione; 
  Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in  data  20  maggio
2019 dal Ministero per i beni e le attivita' culturali,  dall'Agenzia
del demanio e dal Comune di Argenta (FE),  ai  sensi  dell'art.  112,
comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
  Visto l'atto rep.  n.  173890  del  26  novembre  2019  del  notaio
Alessandro Riccioni in Ferrara, con il  quale  l'immobile  denominato
«Ex Casa Littoria di Anita», appartenente al demanio  pubblico  dello
Stato,  ramo  storico-artistico,  e'  stato  trasferito,   a   titolo
gratuito, a favore del Comune di Argenta (FE), ai sensi dell'art.  5,
comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 3146/DSI-PRI del 17
febbraio 2020, con la quale e' stato,  tra  l'altro,  comunicato  che
l'immobile denominato «Ex Casa Littoria di Anita»  era  gia'  in  uso
sine titulo al Comune di Argenta (FE), a fronte della  corresponsione
di un indennizzo di 21.680,00 euro annui; 
  Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in  data
20 maggio 2019,  secondo  cui  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato
provvedera', a decorrere dalla data del trasferimento  dell'immobile,
alla riduzione delle somme a qualsiasi  titolo  spettanti  al  comune
trasferitario in misura pari alla riduzione  delle  entrate  erariali
conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio  prot.  n.  4377/DSI  dell'8
marzo 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 26 novembre 2019, le risorse, a qualsiasi titolo
spettanti al Comune di Argenta  (FE),  sono  ridotte  annualmente  in
misura pari alla riduzione  delle  entrate  erariali  conseguente  al
trasferimento  in  proprieta'  al   medesimo   comune   dell'immobile
denominato «Ex Casa Littoria di Anita». 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  21.680,00  euro
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.