(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
5.1 - Vinificazione ed elaborazione. 
    Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere vinificate
ed elaborate all'interno dell'intero territorio della Provincia di La
Spezia. 
    La tipologia rosato deve essere ottenuta con la «vinificazione in
rosato» di uve rosse oppure con la vinificazione di  un  coacervo  di
uve rosse e bianche anche ammostate separatamente. 
    La  tipologia  novello  deve  essere  ottenuta  con   macerazione
carbonica di almeno il 35% delle uve. 
    La tipologia passito  deve  essere  ottenuta  con  l'appassimento
delle uve dopo la raccolta su graticci e similari, in  locali  idonei
anche  termo-idrocondizionati  con  ventilazione  forzata,   fino   a
raggiungere un tenore alcolico totale di almeno 15% vol.