(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                        Ufficio di presidenza 
 
    1. L'ufficio di presidenza  e'  composto  dal  presidente  e  dai
vicepresidenti. 
    2. L'ufficio di presidenza esercita le seguenti funzioni: 
      a. deliberare, su proposta  del  presidente,  la  nomina  e  la
designazione   di   rappresentanti   dell'Unioncamere   in   societa'
partecipate, enti, associazioni, commissioni e ogni altro organismo; 
      b.  assumere,  le  decisioni   relative   alle   partecipazioni
azionarie e quelle relative alla  costituzione  o  partecipazione  in
associazioni, fondazioni e altri organismi; 
      c. formulare indirizzi e direttive alle  strutture  partecipate
al fine di assicurare la necessaria coerenza della loro azione con le
strategie di sistema; 
      d. deliberare la costituzione in giudizio e la promozione o  la
resistenza alle liti con potere di conciliare e transigere; 
      e.  le  altre  funzioni  eventualmente  delegate  dal  comitato
esecutivo. 
    3. Non possono far parte dell'ufficio di  presidenza  coloro  che
ricoprono la carica  di  presidente,  vicepresidente,  amministratore
delegato delle societa' partecipate dall'Unioncamere. 
    L'incompatibilita' non opera  per  le  cariche  che  gli  statuti
assegnano di diritto al presidente dell'Unioncamere. Quando l'ufficio
di presidenza ritiene di nominare o designare un  proprio  componente
nelle societa' partecipate, la decisione e'  sottoposta  al  comitato
esecutivo. Il soggetto nominato, a pena di  decadenza,  deve  optare,
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla nomina,  per  la
permanenza nell'Ufficio di presidenza  o  l'assunzione  della  carica
nell'organo della  partecipata  secondo  le  modalita'  indicate  nel
regolamento di funzionamento dell'Ufficio di presidenza. 
    4.  I  componenti  per  i   quali   sopravvenga   la   causa   di
incompatibilita' di cui al comma  3,  devono  optare  per  una  delle
cariche  e,  in  assenza  di  opzione,  decadono  dalla  carica.   Il
regolamento di funzionamento degli organi definisce le procedure e le
modalita' di attuazione del presente comma. 
    5. Il presidente, con periodicita' trimestrale, convoca  riunioni
dell'ufficio di presidenza, invitando i presidenti delle societa' del
sistema  partecipate  dall'Unioncamere  per  esaminare  le  questioni
attinenti ai relativi settori di attivita'.