Art. 4 
 
  1. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  disporra',  su
richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione  dell'agevolazione
di  cui  all'art.  1,  come  previsto  dalle  «National   Eligibility
Criteria», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso  di
soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota
comunitaria dell'agevolazione. La predetta anticipazione, in caso  di
soggetti privati, e' disposta nella misura del 50%,  previa  garanzia
da  apposita  polizza  fideiussoria  o  assicurativa  rilasciata   al
soggetto  interessato  secondo  lo  schema  approvato  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca con specifico provvedimento. 
  2. Il soggetto  capofila,  Universita'  degli  studi  di  Milano  -
Bicocca, si impegnera' a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi
dell'art.  16  del  decreto  ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla
relazione  conclusiva  del  progetto;  obbligandosi,  altresi',  alla
restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in
sede di verifica finale, nonche' di economie di progetto. 
  3. Il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  laddove  ne
ravvisi la necessita', potra' procedere,  nei  confronti  di  ciascun
beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero
delle somme erogate  anche  attraverso  il  fermo  amministrativo,  a
salvaguardia dell'eventuale compensazione con le  somme  maturate  su
altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso  questa  o  altra
amministrazione.