IL MINISTRO 
                        DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattattamento dei  dati  personali,  nonche'
alla libera circolazione di tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
95/46/CE; 
  Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, recante «Interventi  per  la
salvaguardia di Venezia» e, in particolare, l'art. 2, comma 6; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in  particolare,  l'art.
26; 
  Visto l'art. 229, comma 4-bis del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
ai sensi del quale «Al fine di ridurre le emissioni climalteranti  e'
autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2020, destinata
alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei  comuni
della gronda della laguna di Venezia che  abbiano  compiuto  diciotto
anni di eta'. Il contributo di cui  al  presente  comma  puo'  essere
concesso nel limite delle risorse autorizzate  dal  primo  periodo  e
fino a esaurimento delle stesse ed e' pari  al  60  per  cento  della
spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020  al  31  dicembre  2020,  per  la
sostituzione di motori entro o fuoribordo  a  due  tempi  con  motori
entro o fuoribordo elettrici e non puo' superare  l'importo  di  euro
500»; 
  Visto il comma 4-ter del medesimo art. 229, che demanda ad apposito
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
la definizione delle modalita' e dei termini  per  la  concessione  e
l'erogazione del contributo previsto dal comma 4-bis, anche  ai  fini
del rispetto del limite di spesa di  cui  al  medesimo  comma  4-bis,
nonche' il comma  4-quater  che  prevede  la  copertura  degli  oneri
derivanti dal comma 4-bis, pari ad un milione di euro, a  valere  sul
Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,  n.
190; 
  Visto l'art. 34, comma 11, del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176 ai sensi del quale: «Al fine di consentire l'attuazione di quanto
disposto  dagli  articoli  (...)  229,  commi  2-bis  e  4-bis,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  (...)  e'   consentita   la
conservazione (delle  risorse)  in  conto  residui  per  il  relativo
utilizzo nell'esercizio successivo (...)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, e successive modificazioni, recante nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 recante il testo unico sulla documentazione amministrativa; 
  Considerato che ai sensi del citato art. 2, comma 6, della legge 16
aprile 1973, n. 171 i comuni della gronda  della  laguna  di  Venezia
sono  Venezia,  Chioggia,  Codevigo,  Campagna  Lupia,  Mira,  Quarto
D'Altino, Jesolo, Musile di Piave e Cavallino Treporti; 
  Dato atto che, in attuazione  delle  suddette  disposizioni,  nello
stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili)  e'  stato  istituito  il   capitolo   1328   denominato
«Contributo a favore dei residenti  nei  comuni  della  gronda  della
laguna di Venezia che abbiano sostenuto una spesa per la sostituzione
di motori entro o fuoribordo» assegnato in  gestione  alla  Direzione
generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture
portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Con il presente decreto  sono  individuate  le  modalita'  ed  i
termini per la concessione del  contributo  previsto  dall'art.  229,
comma 4-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  2. Il contributo e' concesso per la sostituzione di motori entro  o
fuoribordo a due  tempi  con  motori  entro  o  fuoribordo  elettrici
installati su unita' navali. Sono ammissibili a contributo  le  spese
per l'acquisto  e  l'installazione  dei  motori  entro  o  fuoribordo
elettrici e quelle relative  allo  smaltimento  dei  motori  entro  o
fuoribordo a due tempi sostituiti. 
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.  5,  comma  2,   il
contributo e' riconosciuto nella misura del 60 per cento della  spesa
complessiva sostenuta per  le  finalita'  di  cui  al  comma  2,  dai
beneficiari di cui all'art. 2 nel periodo compreso tra il  19  maggio
2020 e il 31 dicembre 2020. In  ogni  caso  e  indipendentemente  dal
numero di motori sostituiti, l'importo del contributo riconoscibile a
ciascun beneficiario non puo' superare l'importo di euro 500. 
  4. Il contributo puo' essere richiesto per una  sola  volta  ed  e'
concesso nel limite delle risorse autorizzate e fino  ad  esaurimento
delle stesse. 
  5.  Il  contributo   non   costituisce   reddito   imponibile   del
beneficiario  e  non  rileva  ai  fini   del   computo   del   valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente. 
  6. L'erogazione del contributo e' finanziata a valere sulle risorse
iscritte sul capitolo 1328 dello stato di previsione della spesa  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili).