IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, recante «Interventi per la salvaguardia di Venezia» e, in particolare, l'art. 2, comma 6; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 26; Visto l'art. 229, comma 4-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale «Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di eta'. Il contributo di cui al presente comma puo' essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed e' pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non puo' superare l'importo di euro 500»; Visto il comma 4-ter del medesimo art. 229, che demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' e dei termini per la concessione e l'erogazione del contributo previsto dal comma 4-bis, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis, nonche' il comma 4-quater che prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari ad un milione di euro, a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Visto l'art. 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ai sensi del quale: «Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli (...) 229, commi 2-bis e 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (...) e' consentita la conservazione (delle risorse) in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo (...)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, recante nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico sulla documentazione amministrativa; Considerato che ai sensi del citato art. 2, comma 6, della legge 16 aprile 1973, n. 171 i comuni della gronda della laguna di Venezia sono Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Jesolo, Musile di Piave e Cavallino Treporti; Dato atto che, in attuazione delle suddette disposizioni, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) e' stato istituito il capitolo 1328 denominato «Contributo a favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano sostenuto una spesa per la sostituzione di motori entro o fuoribordo» assegnato in gestione alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; Decreta: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. Con il presente decreto sono individuate le modalita' ed i termini per la concessione del contributo previsto dall'art. 229, comma 4-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 2. Il contributo e' concesso per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici installati su unita' navali. Sono ammissibili a contributo le spese per l'acquisto e l'installazione dei motori entro o fuoribordo elettrici e quelle relative allo smaltimento dei motori entro o fuoribordo a due tempi sostituiti. 3. Fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 2, il contributo e' riconosciuto nella misura del 60 per cento della spesa complessiva sostenuta per le finalita' di cui al comma 2, dai beneficiari di cui all'art. 2 nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020. In ogni caso e indipendentemente dal numero di motori sostituiti, l'importo del contributo riconoscibile a ciascun beneficiario non puo' superare l'importo di euro 500. 4. Il contributo puo' essere richiesto per una sola volta ed e' concesso nel limite delle risorse autorizzate e fino ad esaurimento delle stesse. 5. Il contributo non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. 6. L'erogazione del contributo e' finanziata a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili).