Art. 3 Presentazione delle domande 1. Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le domande di ammissione al contributo, redatte utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente decreto e compilato in tutte le sue parti, corredate dagli allegati previsti dal comma 3 e sottoscritte dal richiedente, recano, in particolare, oltre all'indicazione delle generalita' del richiedente e del luogo di residenza: a) la specificazione dell'importo complessivo delle spese sostenute per l'acquisto e la sostituzione del motore per cui si chiede l'erogazione del beneficio; b) l'indicazione dell'IBAN del conto corrente bancario o postale su cui si richiede il versamento del contributo; c) l'attestazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, della veridicita' dei fatti, degli stati o delle qualita' dichiarate. 3. Alle domande di contributo di cui al comma 2 e' allegata: a) la documentazione attestante la titolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento sull'unita' navale ovvero apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'esistenza del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento; b) la documentazione attestante le caratteristiche tecniche del\dei motore/i sostituito/i e le caratteristiche tecniche del/i motore/i acquistato/i ed installato/i; c) copia delle fatture o documentazione di spesa, da allegare in formato .pdf, rilasciata ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e del relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 29 dicembre 2016, n. 303, attestante l'acquisto e la sostituzione dei motori; d) copia del documento di identita' del richiedente in corso di validita'. 4. Le domande di ammissione al contributo devono essere inviate, entro il termine di cui al comma 1, mediante messaggio di posta elettronica certificata inviata all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, di seguito Direzione. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fanno fede le ricevute di consegna rilasciate dalla casella di posta elettronica certificata sopra indicata. 5. Sono dichiarate inammissibili le domande di ammissione al contributo presentate mediante modelli diversi da quello previsto nell'allegato A del presente decreto, mediante modelli incompleti o privi degli allegati previsti dal comma 3, nonche' presentate secondo modalita' diverse da quelle indicate nel comma 4. 6. E' ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo per ciascun richiedente. In caso di presentazione di piu' domande, e' considerata valida la prima domanda regolarmente avanzata.