Art. 8 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, nella forma di contributo a fondo perduto nella misura del 100% (cento per cento) delle spese ammissibili nei limiti indicati all'art. 7, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 8.