(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
          Esercizio dei diritti da parte degli interessati 
 
    1. I fornitori adottano misure organizzative e tecniche idonee  a
garantire  un  riscontro  telematico,  tempestivo  e  completo,  alle
richieste di esercizio dei  diritti  avanzate  dagli  interessati  ai
sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e  21  del  regolamento,  ove
applicabili. In  conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  20  del
regolamento, l'esercizio del diritto alla portabilita' dei  dati  nei
confronti dei fornitori di servizi  di  informazione  commerciale  e'
limitato alle sole ipotesi nelle quali tali dati siano  trattati  con
mezzi automatizzati, sulla base del consenso o per dare esecuzione  a
un contratto ai sensi di quanto previsto rispettivamente all'art.  6,
paragrafo 1, lettera a) e lettera b). 
    2. Il diritto di cui all'art. 22 del  regolamento  a  non  essere
sottoposti ad una  decisione  basata  unicamente  su  un  trattamento
automatizzato, quando la stessa sia  in  grado  di  produrre  effetti
giuridici o comunque di incidere  significativamente  sulla  persona,
potra' essere esercitato,  laddove  applicabile,  nei  confronti  dei
committenti. 
    3. Tramite la specifica  sezione  a  cio'  dedicata  del  portale
internet www.informativaprivacyancic.it di cui al precedente art.  5,
comma 1, gli interessati possono esercitare il  diritto  di  ottenere
conferma che sia o meno in  corso  un  trattamento  di  dati  che  li
riguardano presso un qualsiasi fornitore  e,  in  caso  di  riscontro
positivo, ottenere l'accesso ai propri dati  personali,  rivolgendosi
direttamente al fornitore, titolare del  trattamento  di  tali  dati,
presso cui possono essere esercitati gli ulteriori diritti di cui  al
precedente comma, a condizione che non siano applicabili  limitazioni
ai sensi degli articoli  2-undecies  e  2-duodecies  del  Codice.  Le
tempistiche di evasione delle richieste  di  esercizio  dei  diritti,
comprensive dell'iniziale gestione delle stesse attraverso il portale
internet www.informativaprivacyancic.it  e  del  successivo  concreto
riscontro da parte del fornitore  iscritto,  non  devono  superare  i
limiti stabiliti dall'art. 12 del regolamento. 
    4. Nella presentazione della richiesta di  esercizio  dei  propri
diritti l'interessato fornisce idonei elementi, o copia di documenti,
al fine di permettere la verifica della propria identita',  indicando
altresi' anche il proprio codice fiscale e/o partita Iva al  fine  di
agevolare la  ricerca  dei  dati  che  lo  riguardano  da  parte  del
fornitore. 
    5. Il terzo al quale l'interessato conferisce per iscritto delega
o procura, da esibire o allegare alla richiesta, puo' trattare i dati
personali acquisiti presso un fornitore esclusivamente per  finalita'
di tutela dei diritti dell'interessato, con esclusione di ogni  altra
finalita' autonomamente perseguita dal terzo medesimo. 
    6. L'interessato puo' esercitare  i  propri  diritti  di  cui  al
precedente comma 1 a condizione che la relativa richiesta  non  abbia
ad oggetto la rettificazione o l'integrazione di  dati  personali  di
tipo  valutativo  elaborati  dal  fornitore  e  relativi  a  giudizi,
opinioni  o  ad  altri  apprezzamenti  di  tipo  soggettivo,   o   ad
indicazioni  di  condotte  da  tenersi  o  di  decisioni  in  via  di
assunzione da parte del fornitore stesso. 
    7.  L'interessato  puo'  esercitare   il   proprio   diritto   di
opposizione al trattamento di informazioni commerciali da  parte  dei
fornitori qualora dimostri, ai sensi dell'art. 21, paragrafo  1,  del
regolamento,  che  i  propri  interessi,  diritti  e  liberta'   sono
prevalenti rispetto al legittimo interesse  del  titolare  di  tutela
degli interessi dei terzi committenti, di garanzia della certezza del
diritto, della  lealta'  delle  transazioni  commerciali  e  di  buon
funzionamento del mercato interno.