Art. 10. Esercizio dei diritti da parte degli interessati 1. I fornitori adottano misure organizzative e tecniche idonee a garantire un riscontro telematico, tempestivo e completo, alle richieste di esercizio dei diritti avanzate dagli interessati ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del regolamento, ove applicabili. In conformita' a quanto previsto dall'art. 20 del regolamento, l'esercizio del diritto alla portabilita' dei dati nei confronti dei fornitori di servizi di informazione commerciale e' limitato alle sole ipotesi nelle quali tali dati siano trattati con mezzi automatizzati, sulla base del consenso o per dare esecuzione a un contratto ai sensi di quanto previsto rispettivamente all'art. 6, paragrafo 1, lettera a) e lettera b). 2. Il diritto di cui all'art. 22 del regolamento a non essere sottoposti ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, quando la stessa sia in grado di produrre effetti giuridici o comunque di incidere significativamente sulla persona, potra' essere esercitato, laddove applicabile, nei confronti dei committenti. 3. Tramite la specifica sezione a cio' dedicata del portale internet www.informativaprivacyancic.it di cui al precedente art. 5, comma 1, gli interessati possono esercitare il diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che li riguardano presso un qualsiasi fornitore e, in caso di riscontro positivo, ottenere l'accesso ai propri dati personali, rivolgendosi direttamente al fornitore, titolare del trattamento di tali dati, presso cui possono essere esercitati gli ulteriori diritti di cui al precedente comma, a condizione che non siano applicabili limitazioni ai sensi degli articoli 2-undecies e 2-duodecies del Codice. Le tempistiche di evasione delle richieste di esercizio dei diritti, comprensive dell'iniziale gestione delle stesse attraverso il portale internet www.informativaprivacyancic.it e del successivo concreto riscontro da parte del fornitore iscritto, non devono superare i limiti stabiliti dall'art. 12 del regolamento. 4. Nella presentazione della richiesta di esercizio dei propri diritti l'interessato fornisce idonei elementi, o copia di documenti, al fine di permettere la verifica della propria identita', indicando altresi' anche il proprio codice fiscale e/o partita Iva al fine di agevolare la ricerca dei dati che lo riguardano da parte del fornitore. 5. Il terzo al quale l'interessato conferisce per iscritto delega o procura, da esibire o allegare alla richiesta, puo' trattare i dati personali acquisiti presso un fornitore esclusivamente per finalita' di tutela dei diritti dell'interessato, con esclusione di ogni altra finalita' autonomamente perseguita dal terzo medesimo. 6. L'interessato puo' esercitare i propri diritti di cui al precedente comma 1 a condizione che la relativa richiesta non abbia ad oggetto la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo elaborati dal fornitore e relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, o ad indicazioni di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del fornitore stesso. 7. L'interessato puo' esercitare il proprio diritto di opposizione al trattamento di informazioni commerciali da parte dei fornitori qualora dimostri, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del regolamento, che i propri interessi, diritti e liberta' sono prevalenti rispetto al legittimo interesse del titolare di tutela degli interessi dei terzi committenti, di garanzia della certezza del diritto, della lealta' delle transazioni commerciali e di buon funzionamento del mercato interno.