(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
             Modalita' di adesione al codice di condotta 
 
    1. Tutti i  fornitori  di  servizi  di  informazione  commerciale
eventualmente non associati ad  ANCIC  possono  aderire  al  presente
codice di condotta inviando  formale  richiesta  alla  Presidenza  di
ANCIC, corredata da una visura camerale aggiornata, dalla licenza  ex
art.  134  del  T.U.L.P.S.  e  decreto  ministeriale  n.  269/2010  e
dall'ultimo bilancio approvato. Entro  i  successivi  tre  giorni  il
Presidente di ANCIC, inoltrera'  la  richiesta  e  la  documentazione
ricevuta all'OdM, affinche' quest'ultimo possa verificare  l'assenza,
anche alla luce dello  Statuto  di  ANCIC,  di  circostanze  ostative
all'adesione del fornitore richiedente. 
    2. Entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta  di  adesione
da parte della Presidenza di ANCIC, l'OdM, accertato il  possesso  da
parte del richiedente dei necessari requisiti, anche  in  riferimento
agli obblighi di  contribuzione  di  cui  al  precedente  art.  12.4,
provvedera'  a  darne  notizia  al  Consiglio  direttivo  di   ANCIC,
affinche'  quest'ultimo  possa  deliberare   formalmente   la   nuova
adesione, dandone informazione  al  Garante  entro  i  cinque  giorni
successivi. 
    3. L'eventuale mancata accettazione della domanda di adesione  al
codice di condotta regolarmente presentata da parte di  un  fornitore
di servizi  di  informazione  commerciale  dovra'  essere  brevemente
motivata da parte dell'OdM,  fermo  restando  che  tale  diniego  non
preclude  il  successivo  rinnovo  della  domanda  di  adesione.   In
quest'ultimo caso, tuttavia, il fornitore di servizi di  informazione
commerciale richiedente dovra' allegare alla nuova istanza una  breve
nota che illustri le misure adottate  per  superare  le  ragioni  che
avevano condotto al precedente diniego.