Art. 13. Modalita' di adesione al codice di condotta 1. Tutti i fornitori di servizi di informazione commerciale eventualmente non associati ad ANCIC possono aderire al presente codice di condotta inviando formale richiesta alla Presidenza di ANCIC, corredata da una visura camerale aggiornata, dalla licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S. e decreto ministeriale n. 269/2010 e dall'ultimo bilancio approvato. Entro i successivi tre giorni il Presidente di ANCIC, inoltrera' la richiesta e la documentazione ricevuta all'OdM, affinche' quest'ultimo possa verificare l'assenza, anche alla luce dello Statuto di ANCIC, di circostanze ostative all'adesione del fornitore richiedente. 2. Entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta di adesione da parte della Presidenza di ANCIC, l'OdM, accertato il possesso da parte del richiedente dei necessari requisiti, anche in riferimento agli obblighi di contribuzione di cui al precedente art. 12.4, provvedera' a darne notizia al Consiglio direttivo di ANCIC, affinche' quest'ultimo possa deliberare formalmente la nuova adesione, dandone informazione al Garante entro i cinque giorni successivi. 3. L'eventuale mancata accettazione della domanda di adesione al codice di condotta regolarmente presentata da parte di un fornitore di servizi di informazione commerciale dovra' essere brevemente motivata da parte dell'OdM, fermo restando che tale diniego non preclude il successivo rinnovo della domanda di adesione. In quest'ultimo caso, tuttavia, il fornitore di servizi di informazione commerciale richiedente dovra' allegare alla nuova istanza una breve nota che illustri le misure adottate per superare le ragioni che avevano condotto al precedente diniego.