(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
                  Conservazione delle informazioni 
 
    1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 8, comma 4, lettere a) e
b), e comma 5, i  dati  personali  provenienti  dalle  fonti  di  cui
all'art.  4  possono  essere  conservati  dal   fornitore   ai   fini
dell'erogazione  ai   committenti   dei   servizi   di   informazione
commerciale per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili  e/o
pubblicati nelle fonti pubbliche da cui provengono, in conformita'  a
quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento. 
    2. Resta fermo l'obbligo del fornitore di adottare misure  idonee
a garantire l'aggiornamento delle  informazioni  commerciali  erogate
rispetto ai dati personali riportati nelle  fonti  pubbliche  da  cui
sono state raccolte, nei limiti e con le  modalita'  stabiliti  dalle
predette   normative   di   riferimento   per   la    conoscibilita',
l'utilizzabilita' e la pubblicita'  dei  dati  ivi  contenuti  e  dei
relativi aggiornamenti.