Art. 9. Conservazione delle informazioni 1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 8, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, i dati personali provenienti dalle fonti di cui all'art. 4 possono essere conservati dal fornitore ai fini dell'erogazione ai committenti dei servizi di informazione commerciale per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili e/o pubblicati nelle fonti pubbliche da cui provengono, in conformita' a quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento. 2. Resta fermo l'obbligo del fornitore di adottare misure idonee a garantire l'aggiornamento delle informazioni commerciali erogate rispetto ai dati personali riportati nelle fonti pubbliche da cui sono state raccolte, nei limiti e con le modalita' stabiliti dalle predette normative di riferimento per la conoscibilita', l'utilizzabilita' e la pubblicita' dei dati ivi contenuti e dei relativi aggiornamenti.