Art. 5 
 
                      Comunicazioni preventive 
                           di arrivo merce 
 
  Gli  importatori  trasmettono  al   Ministero   una   comunicazione
preventiva di arrivo merce, utilizzando i  servizi  resi  disponibili
dal  Sistema  informatico  biologico   (SIB)   entro   sette   giorni
antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale. 
  Le  eventuali  modifiche  alle  comunicazioni  di  cui   al   comma
precedente,  devono  essere   trasmesse   dagli   importatori   entro
ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista. 
  Le  procedure  operative  per  l'utilizzazione  dei  servizi   resi
disponibili  dal  SIB  e  dedicati  alle  disposizioni  del  presente
articolo sono  reperibili  presso  il  portale  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  L'importatore, ove  richiesto  dalle  autorita'  competenti  o  dal
proprio  organismo  di  controllo,  ha  l'obbligo  di  fornire   ogni
eventuale  integrazione  alle  comunicazioni  di  cui   al   presente
articolo.