IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio  2020,  n.  1  con  cui  e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre  2020,  n.  164   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca»
registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   165   recante    «Regolamento    concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca» registrato alla Corte dei conti  il
9 novembre 2020, n. 2127; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in  particolare  l'art.  1
che: 
    comma 870: istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica  e  tecnologica  (FIRST)  nel  quale   confluiscono   gli
stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di  interesse  nazionale
delle universita' (PRIN), al Fondo agevolazioni alla  ricerca  (FAR),
al Fondo per gli investimenti della ricerca di base  (FIRB),  nonche'
le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate  dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica; 
    comma 872: reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare
per la ripartizione del FIRST  e  prevede  l'emanazione  di  apposito
decreto ministeriale, con la destinazione di una quota non  inferiore
al quindici per cento delle disponibilita' complessive del  Fondo  al
finanziamento  di  interventi  presentati  nel  quadro  di  programmi
dell'Unione europea o di accordi internazionali; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 20, il quale  prevede
che una percentuale di almeno  il  dieci  per  cento  del  Fondo  sia
destinata ad interventi in favore  di  giovani  ricercatori  di  eta'
inferiore a quaranta anni; 
  Visto l'art. 1, comma 172 della legge 23 dicembre 2014, n. 190  con
il quale viene stabilito che una quota pari almeno al  cinquanta  per
cento del FIRST venga destinata al finanziamento di  PRIN  presentati
dalle universita'; 
  Visto l'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  Visto l'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,
che ha disposto che «il fondo da ripartire di cui all'art.  1,  comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'  rifinanziato  per  800
milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno
2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2020  al
2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per  2.500  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al  2033»,  per  interventi,
tra l'altro, nel settore «d) ricerca»; 
  Visto l'art. 3-bis, comma 4 del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
secondo cui, con riferimento al funzionamento dei Cluster tecnologici
nazionali (CTN), e' destinata una quota annuale non  superiore  al  5
per cento, inclusi gli oneri per le attivita' di  valutazione,  delle
disponibilita' complessive del Fondo; 
  Visto l'art. 238, comma 4, del decreto-legge 9 maggio 2020, n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  il
quale ha disposto l'incremento del Fondo FIRST per l'anno 2021 di 250
milioni e per l'anno 2022 di  300  milioni  di  euro  al  fine  della
predisposizione di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti  di
rilevante interesse nazionale (PRIN)  i  quali,  per  complessita'  e
natura, richiedano  la  collaborazione  di  piu'  atenei  o  enti  di
ricerca; 
  Vista la legge 30  dicembre  2020,  n.  178  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 551 della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, il quale dispone che «...il Ministero  dell'universita'
e  della  ricerca  si  avvale  di   esperti   tecnico-scientifici   e
professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o
in commissioni, per le  attivita'  di  analisi  tecnico-scientifiche,
finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attivita'
di  verifica,  monitoraggio  e   controllo.   Gli   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'art. 5
del  decreto-legge  25  settembre  2002,  n.  212,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  268,  sono  posti  a
carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle  risorse  destinate
al  finanziamento  dei  programmi  e  dei  progetti  di  ricerca.  Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per  il
funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e
di valutazione dei progetti di ricerca  del  Comitato  nazionale  dei
garanti per la ricerca di cui all'art. 21  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni:  a)
l'art. 5, comma 2, secondo periodo, del  decreto-legge  25  settembre
2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  novembre
2002, n. 268; b) l'art. 32, comma 3,  del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35; c) l'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
luglio 2017 recante «Riparto del fondo  per  il  finanziamento  degli
investimenti  e  lo  sviluppo  infrastrutturale  del  Paese,  di  cui
all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
novembre 2018 recante «Ripartizione delle risorse del Fondo  per  gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art.
1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205». 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
dicembre 2020, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno  finanziario  2021  e  per  il  triennio  2021-2023»   ed   in
particolare la Tabella 11 ad  esso  allegata  relativa  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
  Visti il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593 e  il  decreto
ministeriale 23 novembre 2020, n. 861 che estende  la  vigenza  delle
previsioni di cui al predetto decreto ministeriale n. 593/2016, al 31
dicembre 2023; 
  Visto il DMT 177410/2017, con il  quale,  ai  fini  dell'attuazione
dell'art. 1, comma 140, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  e'
stata disposta l'occorrente variazione di bilancio sul capitolo 7245; 
  Visto il decreto ministeriale del  28  febbraio  2019,  n.  164  di
riparto delle somme assegnate dall'art. 1, comma 140, della legge  11
dicembre 2016, n. 232; 
  Visto il DMT 19405/2019, con  il  quale,  ai  fini  dell'attuazione
dell'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  e'
stata disposta, per l'anno 2021, l'occorrente variazione di  bilancio
in aumento sul capitolo 7245, Piano gestionale 03  per  l'importo  di
euro 5.230.000,00; 
  Visto il decreto ministeriale del 4 giugno 2019,  n.  450,  con  il
quale sono state ripartite le risorse stanziate a  valere  sul  Fondo
per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di  cui
all'art. 1, comma 1072, lettera «d) ricerca» della legge 27  dicembre
2017, n. 205, gia' attribuite al MIUR con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018; 
  Visto il decreto ministeriale n. 443 del 10 agosto 2020, registrato
alla Corte dei conti  il  14  settembre  2020  al  numero  1872,  che
disciplina le modalita' procedurali per  gli  interventi  diretti  al
sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale  di  competenza  del
Ministero  dell'universita'  e   della   ricerca,   con   particolare
riferimento agli interventi a valere sul Fondo per  gli  investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); 
  Visto il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 adottato  dal
CIPE con delibera n. 74 del 15 dicembre 2020; 
  Visto il decreto ministeriale  del  19  febbraio  2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione  e  definizione  dei
compiti  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  del
Ministero dell'universita' e della ricerca». 
  Considerato che le risorse destinate al FIRST, sono state  iscritte
nello stato di previsione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, per l'anno 2021 sui capitoli di seguito indicati: 
    Missione 017, Programma 022, Azione 004 «Interventi  di  sostegno
alla ricerca pubblica», capitolo 7245 - «Fondo per  gli  investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica», 
    Missione 23, Programma 022, Azione 005, «Coordinamento e sostegno
della ricerca in ambito internazionale», capitolo 7345 -  «Fondo  per
gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica»; 
  Considerate le risorse iscritte sul PG 02  del  capitolo  7245  per
l'anno 2021, pari ad euro 50.000.000,00, gia'  destinate  per  natura
della spesa al «Finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di
interesse nazionale presentati dalle universita' (PRIN)»; 
  Considerate le risorse iscritte sul PG 01 del  capitolo  7345,  per
l'anno 2021, pari ad euro 8.220.456,00,  gia'  destinate  per  natura
della spesa al sostegno della ricerca in ambito internazionale; 
  Considerate le risorse iscritte sul PG 01 del capitolo del capitolo
7245, per l'anno 2021,  pari  ad  euro  281.882.585,00  di  cui  euro
250.000.000,00 destinati per le finalita' di cui all'art. 238,  comma
4, del decreto-legge n 34/2020, convertito  con  modificazioni  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77(PRIN); 
  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  alla  ripartizione  delle
risorse iscritte sul PG 01 del capitolo 7245 per  la  sola  quota  di
euro 31.882.585,00; 
  Considerate le risorse iscritte sul PG 03  del  capitolo  7245  per
l'anno 2021, pari ad euro 5.230.000,00 ai  sensi  dell'art.  1  comma
1072 della legge n. 205/2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Ripartizione disponibilita' 
 
  1. Le risorse da ripartire per l'anno finanziario 2021, disponibili
sul piano gestionale 01 e sul piano gestionale 03 del  capitolo  7245
(Azione 004), riferite al «Fondo per gli investimenti  nella  ricerca
scientifica  e  tecnologica  (FIRST)»,  pari   a   complessivi   euro
37.112.585,00, sono assegnate agli interventi  di  finanziamento  nel
modo che segue: 
    a) euro 18.556.292,50 per interventi  di  supporto  alla  ricerca
fondamentale nell'ambito  degli  atenei  e  degli  enti  pubblici  di
ricerca afferenti al MUR. 
  L'importo di cui al presente punto e' comprensivo di una  quota  di
euro 1.298.940,47 pari al 7 per cento da destinare alle attivita'  di
valutazione e monitoraggio; 
    b)  euro  16.700.663,25  per  il  finanziamento   di   interventi
riguardanti progetti di cooperazione internazionale; in tale  importo
rientra la quota di  euro  3.711.258,50  pari  almeno  al  10%  delle
risorse  complessive,  destinati  a  giovani  ricercatori   di   eta'
inferiore a quaranta anni, in  attuazione  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, art. 20. 
  L'importo di cui al presente punto e' comprensivo di una  quota  di
euro 1.169.046,43 pari al 7 percento da destinare alle  attivita'  di
valutazione e monitoraggio; 
    c)  euro  1.855.629,25  per  il   finanziamento   di   interventi
riguardanti  cluster  tecnologici  nazionali.  L'importo  di  cui  al
presente punto e' comprensivo di una quota di euro 55.668,88 pari  al
tre  per  cento  da  destinare  alle  attivita'  di   valutazione   e
monitoraggio.