IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 con cui e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca» registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca» registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2127; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'art. 1 che: comma 870: istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita' (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), nonche' le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica; comma 872: reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto ministeriale, con la destinazione di una quota non inferiore al quindici per cento delle disponibilita' complessive del Fondo al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 20, il quale prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni; Visto l'art. 1, comma 172 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con il quale viene stabilito che una quota pari almeno al cinquanta per cento del FIRST venga destinata al finanziamento di PRIN presentati dalle universita'; Visto l'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Visto l'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto che «il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033», per interventi, tra l'altro, nel settore «d) ricerca»; Visto l'art. 3-bis, comma 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, secondo cui, con riferimento al funzionamento dei Cluster tecnologici nazionali (CTN), e' destinata una quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le attivita' di valutazione, delle disponibilita' complessive del Fondo; Visto l'art. 238, comma 4, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha disposto l'incremento del Fondo FIRST per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro al fine della predisposizione di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e natura, richiedano la collaborazione di piu' atenei o enti di ricerca; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto in particolare l'art. 1, comma 551 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone che «...il Ministero dell'universita' e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attivita' di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attivita' di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'art. 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni: a) l'art. 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; b) l'art. 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; c) l'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 recante «Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 recante «Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205». Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023» ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'universita' e della ricerca; Visti il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593 e il decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 861 che estende la vigenza delle previsioni di cui al predetto decreto ministeriale n. 593/2016, al 31 dicembre 2023; Visto il DMT 177410/2017, con il quale, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' stata disposta l'occorrente variazione di bilancio sul capitolo 7245; Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 2019, n. 164 di riparto delle somme assegnate dall'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Visto il DMT 19405/2019, con il quale, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' stata disposta, per l'anno 2021, l'occorrente variazione di bilancio in aumento sul capitolo 7245, Piano gestionale 03 per l'importo di euro 5.230.000,00; Visto il decreto ministeriale del 4 giugno 2019, n. 450, con il quale sono state ripartite le risorse stanziate a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, lettera «d) ricerca» della legge 27 dicembre 2017, n. 205, gia' attribuite al MIUR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018; Visto il decreto ministeriale n. 443 del 10 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 al numero 1872, che disciplina le modalita' procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, con particolare riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); Visto il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 adottato dal CIPE con delibera n. 74 del 15 dicembre 2020; Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca». Considerato che le risorse destinate al FIRST, sono state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno 2021 sui capitoli di seguito indicati: Missione 017, Programma 022, Azione 004 «Interventi di sostegno alla ricerca pubblica», capitolo 7245 - «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica», Missione 23, Programma 022, Azione 005, «Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale», capitolo 7345 - «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica»; Considerate le risorse iscritte sul PG 02 del capitolo 7245 per l'anno 2021, pari ad euro 50.000.000,00, gia' destinate per natura della spesa al «Finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale presentati dalle universita' (PRIN)»; Considerate le risorse iscritte sul PG 01 del capitolo 7345, per l'anno 2021, pari ad euro 8.220.456,00, gia' destinate per natura della spesa al sostegno della ricerca in ambito internazionale; Considerate le risorse iscritte sul PG 01 del capitolo del capitolo 7245, per l'anno 2021, pari ad euro 281.882.585,00 di cui euro 250.000.000,00 destinati per le finalita' di cui all'art. 238, comma 4, del decreto-legge n 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77(PRIN); Ritenuto pertanto di dover procedere alla ripartizione delle risorse iscritte sul PG 01 del capitolo 7245 per la sola quota di euro 31.882.585,00; Considerate le risorse iscritte sul PG 03 del capitolo 7245 per l'anno 2021, pari ad euro 5.230.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 1072 della legge n. 205/2017; Decreta: Art. 1 Ripartizione disponibilita' 1. Le risorse da ripartire per l'anno finanziario 2021, disponibili sul piano gestionale 01 e sul piano gestionale 03 del capitolo 7245 (Azione 004), riferite al «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)», pari a complessivi euro 37.112.585,00, sono assegnate agli interventi di finanziamento nel modo che segue: a) euro 18.556.292,50 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR. L'importo di cui al presente punto e' comprensivo di una quota di euro 1.298.940,47 pari al 7 per cento da destinare alle attivita' di valutazione e monitoraggio; b) euro 16.700.663,25 per il finanziamento di interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale; in tale importo rientra la quota di euro 3.711.258,50 pari almeno al 10% delle risorse complessive, destinati a giovani ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni, in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 20. L'importo di cui al presente punto e' comprensivo di una quota di euro 1.169.046,43 pari al 7 percento da destinare alle attivita' di valutazione e monitoraggio; c) euro 1.855.629,25 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali. L'importo di cui al presente punto e' comprensivo di una quota di euro 55.668,88 pari al tre per cento da destinare alle attivita' di valutazione e monitoraggio.