Art. 3 Iniziative destinate al supporto della ricerca fondamentale 1. L'assegnazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, e' destinata al finanziamento di interventi atti a garantire, attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a progetti di ricerca, il supporto alla ricerca pubblica fondamentale, privilegiando ricerche, proposte dalle universita' e dagli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR., che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte. 2. Le aree tecnologiche interessate dagli interventi previsti a supporto della ricerca pubblica fondamentale sono quelle relative ai tre macro settori di riferimento ERC (scienze della vita; scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche; scienze umane), senza alcuna limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento. 3. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi nell'acquisizione di una maggiore competitivita' dei ricercatori italiani rispetto ai bandi europei, anche al fine di conseguire un maggior grado di internazionalizzazione del sistema pubblico della ricerca, e nello sviluppo di azioni volte a favorire il ricambio generazionale all'interno del sistema della ricerca pubblica. 4. I fondi vincolati all'esecuzione dei progetti sono assegnati in unica soluzione all'avvio dei progetti.