Art. 4 
 
                Iniziative destinate al finanziamento 
             di progetti di cooperazione internazionale 
 
  1. L'assegnazione di cui alla lettera b) del comma 1  dell'art.  1,
e'  destinata  a  specifici  interventi   riguardanti   progetti   di
cooperazione   internazionale   presentati   nell'ambito   di   bandi
internazionali lanciati  da  programmi  o  iniziative  comunitarie  o
internazionali a cui partecipa il Ministero dell'universita' e  della
ricerca. 
  2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun bando sono, di volta
in volta, definiti nei bandi internazionali. 
  3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono: 
    a) favorire l'inserimento  di  soggetti  italiani  in  gruppi  di
ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una  massa
critica tale da permettere il conseguimento di risultati  impossibili
da raggiungere da ciascun partner separatamente. 
    b) favorire il coordinamento dei programmi nazionali  di  ricerca
dei Paesi coinvolti nei singoli bandi per un uso  piu'  efficiente  e
sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione. 
  4. I soggetti, le  modalita'  di  presentazione  delle  domande,  i
criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali
condizioni rilevanti a livello  nazionale  sono  definiti  nei  bandi
internazionali e in appositi bandi integrativi emanati dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca.