Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA I.G.P. «Pesca di Delia» Art. 1. Denominazione L'indicazione geografica protetta «Pesca di Delia» e' riservata alle varieta' di pesche, a polpa gialla o bianca, e alle varieta' nettarine a polpa gialla, appartenenti alla specie Prunus Persica (L.) Batsc. che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Le varieta' ammesse sono riportate nel seguente prospetto distinte, in base all'epoca di maturazione, in: precoci, che maturano dal 25 maggio al 15 luglio, di media epoca, che maturano dal 16 luglio al 20 agosto e tardive, che maturano dal 21 agosto al 10 ottobre. Parte di provvedimento in formato grafico Per la produzione della < Pesca di Delia > e' consentito l'utilizzo anche di altre varieta' di pesche e di nettarine derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformita' al metodo di ottenimento, di cui all'art. 5 del presente disciplinare e il possesso delle caratteristiche di peculiarita' di seguito stabilite. Fermo restando che l'utilizzo di queste varieta', per la produzione della Pesca di Delia IGP, e' subordinata al rilascio della relativa autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo che, per lo scopo, potra' avvalersi del parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.