(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
               DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA I.G.P. 
                          «Pesca di Delia» 
 
                               Art. 1. 
                            Denominazione 
 
    L'indicazione geografica protetta «Pesca di Delia»  e'  riservata
alle varieta' di pesche, a polpa gialla o  bianca,  e  alle  varieta'
nettarine a polpa gialla, appartenenti  alla  specie  Prunus  Persica
(L.) Batsc. che rispondono alle condizioni e ai  requisiti  stabiliti
nel presente disciplinare di produzione. 
    Le  varieta'  ammesse  sono  riportate  nel  seguente   prospetto
distinte, in base all'epoca di maturazione, in: precoci, che maturano
dal 25 maggio al 15 luglio, di  media  epoca,  che  maturano  dal  16
luglio al 20 agosto e tardive, che  maturano  dal  21  agosto  al  10
ottobre. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Per la  produzione  della  <  Pesca  di  Delia  >  e'  consentito
l'utilizzo anche di altre varieta' di pesche e di nettarine derivanti
dalla  ricerca  varietale  a  condizione  che  ne   sia   dimostrata,
attraverso prove sperimentali e documentali, la conformita' al metodo
di ottenimento, di cui all'art. 5  del  presente  disciplinare  e  il
possesso delle caratteristiche di peculiarita' di seguito  stabilite.
Fermo restando che l'utilizzo di queste varieta', per  la  produzione
della Pesca di Delia IGP, e' subordinata al rilascio  della  relativa
autorizzazione da  parte  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari  forestali  e  del  turismo  che,  per  lo  scopo,  potra'
avvalersi del parere tecnico dell'organismo di controllo o  di  altro
soggetto.