(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                        Metodo di ottenimento 
 
    Terreni, da destinare alla coltura nonche',  sistemi  d'impianto,
forme di allevamento e tecniche colturali, devono essere adottati  al
fine di favorire le caratteristiche gustative di  peculiarita'  della
Pesca di Delia e di ottenere frutti di elevato  livello  qualitativo.
Proprio per tale motivo sono ammesse le forme di allevamento, sia  in
volume   che   in   parete,   che   favoriscono   l'illuminazione   e
l'arieggiamento della chioma. 
    La densita' di piantagione non deve superare il limite massimo di
900 piante /ha, per le forme in volume,  e  di  2.000  piante/ha  per
quelle in parete. 
    Sono ammessi gli interventi di potatura verde da eseguirsi in uno
o piu' passaggi, in qualsiasi momento, anche dopo la raccolta. 
    Il diradamento dei frutti e' obbligatorio  e  va  eseguito  prima
dell'indurimento del nocciolo. 
    La raccolta va eseguita a mano, in almeno 3 passaggi. 
    La produzione unitaria massima ammessa e' di 220 q.li/ettaro  per
le cultivar precoci, di 300 q.li/ettaro  per  le  cultivar  di  media
epoca e di 400 q.li/ettaro per quelle tardive. 
    Entro 8 ore dalla raccolta i frutti dovranno essere sottoposti al
trattamento di abbattimento termico. 
    Le tecniche di  conservazione  devono  assicurare  condizioni  di
temperatura e di umidita' idonee a mantenere, pressoche'  inalterate,
le caratteristiche gustative di peculiarita' dei frutti  della  Pesca
di Delia IGP. 
    Il tempo massimo per la conservazione dei frutti della  Pesca  di
Delia IGP, e' di 10 giorni,  decorrenti  a  quello  successivo  della
raccolta. 
    Il periodo di commercializzazione va dal 25 maggio al 20 ottobre.