Art. 10 Aggiornamento della tabella degli edulcoranti 1. Qualora il fabbricante o l'acquirente intendano, rispettivamente, produrre o ricevere bevande edulcorate contenenti sostanze edulcoranti gia' autorizzate, ai fini del loro uso nelle bevande, dalla normativa unionale in materia ma non ancora ricomprese tra quelle riportate nella tabella degli edulcoranti, ne danno comunicazione all'ADM. 2. Nelle more dell'aggiornamento della tabella degli edulcoranti, in relazione alle sostanze edulcoranti comunicate ai sensi del comma 1, i soggetti che, ai sensi dell'art. 8, sono tenuti a presentare le dichiarazioni mensili ivi previste, ai fini dell'applicazione del tributo, fanno riferimento ad un potere edulcorante convenzionale, riferito al saccarosio, pari a 1,30, per le sostanze edulcoranti di origine naturale e a 37.000, per le sostanze edulcoranti di origine sintetica; a tali poteri edulcoranti convenzionali corrispondono, conseguentemente, un quantitativo equivalente a un grammo di saccarosio, rispettivamente pari a 0,769 grammi e a 0,0000270 grammi. 3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'ADM, al fine dell'aggiornamento della tabella degli edulcoranti, informa i competenti Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute in merito all'impiego delle sostanze edulcoranti di cui al medesimo comma 1. 4. Qualora, a seguito dell'aggiornamento della tabella degli edulcoranti, i valori relativi al potere edulcorante convenzionale e alle conseguenti quantita' equivalenti risultino diversi da quelli stabiliti dal comma 2, i soggetti che, ai sensi dell'art. 8, sono tenuti a presentare le dichiarazioni mensili ivi previste, provvedono a predisporre un prospetto di riliquidazione del tributo sulla base del potere edulcorante convenzionale riportato nella tabella degli edulcoranti cosi' come aggiornata. Tale prospetto e' presentato dai predetti soggetti, esclusivamente con modalita' telematiche, all'ADM entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento con il quale e' effettuato il predetto aggiornamento. 5. Le somme, che dal prospetto di cui al comma 4 risultino eventualmente a debito, sono versate entro sessanta giorni dalla data di presentazione del medesimo prospetto; nel caso in cui dal medesimo prospetto risulti che siano state versate somme in eccedenza rispetto al tributo dovuto, le medesime somme sono detratte dai successivi versamenti del tributo o su istanza dei soggetti obbligati rimborsate in denaro con le modalita' di cui all'art. 11.