Art. 10 
 
            Aggiornamento della tabella degli edulcoranti 
 
  1.   Qualora   il    fabbricante    o    l'acquirente    intendano,
rispettivamente, produrre o ricevere  bevande  edulcorate  contenenti
sostanze edulcoranti gia' autorizzate, ai fini  del  loro  uso  nelle
bevande, dalla normativa unionale in materia ma non ancora ricomprese
tra quelle  riportate  nella  tabella  degli  edulcoranti,  ne  danno
comunicazione all'ADM. 
  2. Nelle more dell'aggiornamento della tabella  degli  edulcoranti,
in relazione alle sostanze edulcoranti comunicate ai sensi del  comma
1, i soggetti che, ai sensi dell'art. 8, sono tenuti a presentare  le
dichiarazioni mensili ivi previste,  ai  fini  dell'applicazione  del
tributo, fanno riferimento ad un  potere  edulcorante  convenzionale,
riferito al saccarosio, pari a 1,30, per le sostanze  edulcoranti  di
origine naturale e a 37.000, per le sostanze edulcoranti  di  origine
sintetica; a tali  poteri  edulcoranti  convenzionali  corrispondono,
conseguentemente,  un  quantitativo  equivalente   a un   grammo   di
saccarosio, rispettivamente pari a 0,769 grammi e a 0,0000270 grammi. 
  3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'ADM, al  fine
dell'aggiornamento  della  tabella  degli  edulcoranti,   informa   i
competenti Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e
del Ministero della  salute  in  merito  all'impiego  delle  sostanze
edulcoranti di cui al medesimo comma 1. 
  4.  Qualora,  a  seguito  dell'aggiornamento  della  tabella  degli
edulcoranti, i valori relativi al potere edulcorante convenzionale  e
alle conseguenti quantita' equivalenti risultino  diversi  da  quelli
stabiliti dal comma 2, i soggetti che, ai  sensi  dell'art.  8,  sono
tenuti a presentare le dichiarazioni mensili ivi previste, provvedono
a predisporre un prospetto di riliquidazione del tributo  sulla  base
del potere edulcorante convenzionale riportato  nella  tabella  degli
edulcoranti cosi' come aggiornata. Tale prospetto e'  presentato  dai
predetti soggetti, esclusivamente con modalita' telematiche,  all'ADM
entro sessanta giorni dalla pubblicazione del  provvedimento  con  il
quale e' effettuato il predetto aggiornamento. 
  5. Le somme,  che  dal  prospetto  di  cui  al  comma  4  risultino
eventualmente a debito, sono versate entro sessanta giorni dalla data
di presentazione del medesimo prospetto; nel caso in cui dal medesimo
prospetto risulti che siano state versate somme in eccedenza rispetto
al tributo dovuto, le medesime somme  sono  detratte  dai  successivi
versamenti del tributo o su istanza dei soggetti obbligati rimborsate
in denaro con le modalita' di cui all'art. 11.