IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 38 del 15 febbraio 2021), con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» e, in particolare, l'art. 5, che istituisce il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR); Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 (prot. n. 593), recante «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»; Considerato che al fine di garantire la corretta rotativita' del predetto Fondo, e' stata istituita la contabilita' speciale fuori bilancio n. 3001 intestata al FAR; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, comma 870 che istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), che continua ad operare, per la parte di rotativita' che lo caratterizza, anche mediante la citata contabilita' speciale n. 3001, e nel quale sono confluite tra le altre anche le risorse destinate ai finanziamenti FAR; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134), recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, gli articoli 60, 61 e 62; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126), recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 60-bis: comma 1: in relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, gia' concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul FAR, e' concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in condizioni di morosita' rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo decreto e che ne facciano richiesta, la possibilita' di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio; comma 5: con decreto del Ministro dell'universita' e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, sono stabiliti le modalita' attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonche' i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata gia' adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione o non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosita'; Considerato che la citata legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 - Serie generale e che, a norma dell'art. 1, comma 3 della medisima legge, e' entrata «in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale»; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60-bis, comma 5, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, le condizioni e i criteri del beneficio di cui al comma 1 del medesimo art. 60-bis (concessione di un piano decennale finalizzato alla restituzione dei finanziamenti agevolati gia' concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'art. 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), nonche' i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta da parte delle imprese.