IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  come  da  ultimo  modificato   dal
decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1  (convertito  con  modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare  gli  articoli  2,
comma  1,  n.  12),   51-bis,   51-ter   e   51-quater,   concernenti
l'istituzione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  «al
quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca  scientifica   e
tecnologica e di alta formazione  artistica  musicale  e  coreutica»,
nonche' la determinazione delle aree funzionali e  l'ordinamento  del
Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  2021
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.  38  del  15
febbraio 2021), con cui la prof.ssa Maria  Cristina  Messa  e'  stata
nominata Ministro dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999,  n.  297,  recante
«Riordino della disciplina  e  snellimento  delle  procedure  per  il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per  la  diffusione
delle  tecnologie,  per  la  mobilita'   dei   ricercatori»   e,   in
particolare, l'art. 5, che istituisce il Fondo  per  le  agevolazioni
alla ricerca (FAR); 
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 (prot. n. 593), recante
«Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»; 
  Considerato che al fine di garantire  la  corretta  rotativita' del
predetto Fondo, e' stata istituita  la  contabilita'  speciale  fuori
bilancio n. 3001 intestata al FAR; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 870 che istituisce  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), che continua  ad  operare,
per la parte di rotativita' che lo caratterizza,  anche  mediante  la
citata contabilita' speciale n. 3001, e nel quale sono confluite  tra
le altre anche le risorse destinate ai finanziamenti FAR; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83  (convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto  2012  n.  134),  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare,  gli  articoli
60, 61 e 62; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104  (convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n.  126),  recante  «Misure
urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia»   e,   in
particolare, l'art. 60-bis: 
    comma 1: in relazione ai finanziamenti  nella  forma  di  credito
agevolato,   gia'    concessi    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca a valere sul FAR,  e'  concessa,  ai
soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in  condizioni
di morosita' rispetto al rimborso delle rate previste  dal  piano  di
ammortamento o che siano in regola con detto  rimborso  ma  intendano
rimodulare il piano  di  ammortamento,  che  siano  in  possesso  dei
requisiti di cui al comma 3 del medesimo decreto e  che  ne  facciano
richiesta, la possibilita' di  estinguere  il  debito  attraverso  la
definizione di un nuovo piano di ammortamento  decennale,  decorrente
dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio; 
    comma 5: con decreto del Ministro dell'universita' e ricerca,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
citata legge di conversione, sono stabiliti  le  modalita'  attuative
per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1,  nonche'  i
termini  massimi  per  la  presentazione  della  relativa  richiesta,
prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei  cui  confronti
sia stata gia' adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della
morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo  credito
non sia stato iscritto a ruolo alla data di entrata in  vigore  della
citata legge di conversione o non vi  siano  contenziosi  relativi  a
pregresse e reiterate morosita'; 
  Considerato che la citata legge di conversione 13 ottobre 2020,  n.
126 e' stata pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  253  del  13
ottobre 2020 - Serie generale e che, a norma  dell'art.  1,  comma  3
della medisima legge, e' entrata «in vigore il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 60-bis, comma 5, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104,
le condizioni e i criteri  del  beneficio  di  cui  al  comma  1  del
medesimo art. 60-bis (concessione di un piano  decennale  finalizzato
alla restituzione  dei  finanziamenti  agevolati  gia'  concessi  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a  valere
sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui  all'art.  5,
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297),  nonche'  i  termini
massimi per la presentazione della relativa richiesta da parte  delle
imprese.