Art. 4 
 
                 Rimodulazione piano di ammortamento 
              per finanziamenti gia' oggetto di revoca 
 
  1. Le imprese di cui all'art. 2 nei  confronti  delle  quali,  alla
data di pubblicazione del  presente  decreto,  sia  stato  emesso  il
provvedimento di revoca delle agevolazioni in ragione della morosita'
nella restituzione della rate ma non sia stata ancora disposta,  alla
data del 14 ottobre 2020, l'iscrizione a ruolo delle somme da  queste
dovute o non vi siano contenziosi relativi a  pregresse  e  reiterate
morosita',  possono  richiedere  al  Ministero,  la  possibilita'  di
restituzione graduale degli importi dovuti, cosi' come risultanti dal
provvedimento di revoca  delle  agevolazioni,  tramite  un  piano  di
ammortamento decennale con rate semestrali costanti, ad un  tasso  di
interesse pari al tasso agevolato utilizzato per il piano  originario
di ammortamento antecedentemente alla revoca. 
  2. Le predette rate semestrali avranno scadenza il 1° gennaio e  il
1° luglio di ogni anno, a decorrere dalla prima  scadenza  semestrale
successiva alla data di presentazione della  domanda  di  accesso  al
beneficio. 
  3. Il nuovo piano prevedra'  il  pagamento  integrale  delle  somme
dovute, cosi' come previste  dal  decreto  di  revoca,  a  titolo  di
capitale e di interessi calcolati in base a quanto previsto dall'art.
9, comma 4, del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  che
rappresentano, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo  piano
di ammortamento. 
  4. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, le  imprese
devono  presentare  apposita  domanda  tramite   il   sito   internet
https://roma.cilea.it/sirio_che  costituisce  l'unica  modalita'   di
presentazione dell'istanza. Non sono accettate domande  pervenute  in
forme diverse. 
  5. La domanda di cui al precedente  comma  deve  essere  presentata
entro sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto. 
  6. Ricevuta la domanda, il Ministero, avvalendosi,  se  necessario,
anche   dei    soggetti    convenzionati    per    gli    adempimenti
tecnico-amministrativi e  tecnico-economici  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 12 e seguenti, del decreto ministeriale n. 593/2000 nonche'  in
forza degli atti convenzionali  in  essere,  provvede  a  determinare
l'importo che l'impresa  deve  restituire  e  generare  un  piano  di
rientro decennale, sulla base di quanto previsto al comma 1. 
  7. In caso di mancato  pagamento  di  una  rata,  decorsi  sessanta
giorni dalla data di scadenza della rata non pagata, l'impresa decade
dal  beneficio  della  restituzione  tramite  piano  di  ammortamento
decennale, di cui al comma 1, e l'importo dovuto e' iscritto a  ruolo
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni.