Art. 4 Rimodulazione piano di ammortamento per finanziamenti gia' oggetto di revoca 1. Le imprese di cui all'art. 2 nei confronti delle quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia stato emesso il provvedimento di revoca delle agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione della rate ma non sia stata ancora disposta, alla data del 14 ottobre 2020, l'iscrizione a ruolo delle somme da queste dovute o non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosita', possono richiedere al Ministero, la possibilita' di restituzione graduale degli importi dovuti, cosi' come risultanti dal provvedimento di revoca delle agevolazioni, tramite un piano di ammortamento decennale con rate semestrali costanti, ad un tasso di interesse pari al tasso agevolato utilizzato per il piano originario di ammortamento antecedentemente alla revoca. 2. Le predette rate semestrali avranno scadenza il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, a decorrere dalla prima scadenza semestrale successiva alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. 3. Il nuovo piano prevedra' il pagamento integrale delle somme dovute, cosi' come previste dal decreto di revoca, a titolo di capitale e di interessi calcolati in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che rappresentano, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento. 4. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, le imprese devono presentare apposita domanda tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio_che costituisce l'unica modalita' di presentazione dell'istanza. Non sono accettate domande pervenute in forme diverse. 5. La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 6. Ricevuta la domanda, il Ministero, avvalendosi, se necessario, anche dei soggetti convenzionati per gli adempimenti tecnico-amministrativi e tecnico-economici ai sensi dell'art. 5, comma 12 e seguenti, del decreto ministeriale n. 593/2000 nonche' in forza degli atti convenzionali in essere, provvede a determinare l'importo che l'impresa deve restituire e generare un piano di rientro decennale, sulla base di quanto previsto al comma 1. 7. In caso di mancato pagamento di una rata, decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza della rata non pagata, l'impresa decade dal beneficio della restituzione tramite piano di ammortamento decennale, di cui al comma 1, e l'importo dovuto e' iscritto a ruolo secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni.