Art. 5 
 
Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti
  SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di  incapacita'
  naturale. 
 
  1. All'art. 1-quinquies del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  gennaio  2021,  n.  6,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nella rubrica, le parole «ricoverati presso strutture  sanitarie
assistenziali» sono soppresse; 
  b) dopo il comma 2, e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Quando  la
persona in stato di incapacita' naturale  non  e'  ricoverata  presso
strutture  sanitarie  assistenziali  o  presso  analoghe   strutture,
comunque denominate, le funzioni di amministratore  di  sostegno,  al
solo fine della prestazione del consenso di  cui  al  comma  1,  sono
svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o  da  un  suo
delegato.»; 
  c) al comma 3, le parole «individuato ai sensi dei  commi  1  e  2»
sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dei commi 1,  2
e 2-bis» e, dopo la parola «ricoverata», sono inserite  le  seguenti:
«o della persona non ricoverata di cui al comma 2-bis»; 
  d) al comma 5, le parole «presupposti di cui ai commi  1,  2  e  3»
sono sostituite dalle seguenti: «presupposti di cui ai  commi  1,  2,
2-bis e 3» e, dopo le parole «dalla direzione della struttura in  cui
l'interessato e' ricoverato», sono  aggiunte  le  seguenti:  «o,  per
coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie  assistenziali
o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza»; 
  e) al comma 7, primo periodo, le parole «ai sensi del  comma  2,  a
mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura  dove  la
persona e' ricoverata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei
commi 2 e 2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso  la
struttura dove la persona e' ricoverata ovvero, nel caso  di  persona
non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso l'ASL di assistenza». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1-quinquies   del
          decreto-legge  18  dicembre   2020,   n.   172   (Ulteriori
          disposizioni urgenti per  fronteggiare  i  rischi  sanitari
          connessi alla  diffusione  del  COVID-19)  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6: 
                «Art. 1-quinquies. (Manifestazione  del  consenso  al
          trattamento sanitario  del  vaccino  anti  COVID-19  per  i
          soggetti incapaci). - 1.  Le  persone  incapaci  ricoverate
          presso   strutture   sanitarie   assistenziali,    comunque
          denominate, esprimono il consenso al trattamento  sanitario
          per le vaccinazioni  anti  COVID-19  del  piano  strategico
          nazionale di cui all'art. 1,  comma  457,  della  legge  30
          dicembre  2020,  n.  178,  a  mezzo  del  relativo  tutore,
          curatore  o  amministratore   di   sostegno,   ovvero   del
          fiduciario di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre  2017,
          n.  219,  e  comunque  nel  rispetto  di  quanto   previsto
          dall'art. 3 della stessa legge n.  219  del  2017  e  della
          volonta' eventualmente gia'  espressa  dall'interessato  ai
          sensi del citato art. 4 registrata nella banca dati di  cui
          all'art. 1, comma 418, della legge  27  dicembre  2017,  n.
          205, ovvero  della  volonta'  che  avrebbe  presumibilmente
          espresso ove capace di intendere e di volere. 
                2. In caso di incapacita' naturale, ovvero qualora il
          fiduciario, il tutore, il curatore  o  l'amministratore  di
          sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili  per
          almeno  quarantotto  ore,  il  direttore  sanitario  o,  in
          difetto, il responsabile medico della  residenza  sanitaria
          assistenziale  (RSA),  o  dell'analoga  struttura  comunque
          denominata, in cui la persona  incapace  e'  ricoverata  ne
          assume la funzione di amministratore di sostegno,  al  solo
          fine della prestazione del consenso di cui al comma  1.  In
          tali casi, nel documento di cui al  comma  3  si  da'  atto
          delle ricerche svolte  e  delle  verifiche  effettuate  per
          accertare    lo    stato    di     incapacita'     naturale
          dell'interessato. In mancanza sia del  direttore  sanitario
          sia del responsabile medico della struttura,  le  attivita'
          previste dal  presente  comma  sono  svolte  dal  direttore
          sanitario dell'azienda sanitaria  locale  (ASL)  competente
          per territorio sulla struttura stessa o da un suo delegato. 
                2-bis. Quando la  persona  in  stato  di  incapacita'
          naturale  non  e'  ricoverata  presso  strutture  sanitarie
          assistenziali  o  presso   analoghe   strutture,   comunque
          denominate, le funzioni di amministratore di  sostegno,  al
          solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1,
          sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza
          o da un suo delegato. 
                3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1, 2  e
          2-bis del presente articolo, sentiti, quando gia' noti,  il
          coniuge, l'altra parte  dell'unione  civile  o  la  persona
          stabilmente convivente o,  in  mancanza,  il  parente  piu'
          prossimo  entro  il  terzo  grado,  se   accerta   che   il
          trattamento vaccinale e' idoneo ad assicurare  la  migliore
          tutela  della  salute  della  persona  ricoverata  o  della
          persona non ricoverata di cui al comma  2-bis,  esprime  in
          forma scritta, ai sensi dell'art. 3, commi  3  e  4,  della
          legge  22  dicembre  2017,  n.  219,   il   consenso   alla
          somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19  e
          dei successivi eventuali richiami e ne da' comunicazione al
          dipartimento  di  prevenzione  sanitaria   competente   per
          territorio. 
                4. Il  consenso  di  cui  al  comma  3  del  presente
          articolo,    reso    in    conformita'    alla     volonta'
          dell'interessato espressa ai sensi degli  articoli  3  e  4
          della legge 22 dicembre 2017, n. 219, o,  in  mancanza,  in
          conformita' a quella delle persone di cui allo stesso comma
          3,  e'  immediatamente  e  definitivamente   efficace.   Il
          consenso non puo'  essere  espresso  in  difformita'  dalla
          volonta' dell'interessato, espressa  ai  sensi  dei  citati
          articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in  mancanza,
          da quella delle persone di cui allo stesso comma 3. In caso
          di rifiuto di queste ultime,  il  direttore  sanitario,  il
          responsabile medico della struttura in cui l'interessato e'
          ricoverato ovvero il direttore sanitario dell'ASL o un  suo
          delegato puo' chiedere, con ricorso al giudice tutelare  ai
          sensi dell'art. 3, comma 5, della citata legge n.  219  del
          2017,  di  essere  autorizzato  a  effettuare  comunque  la
          vaccinazione. 
                5. Qualora non sia possibile procedere ai  sensi  del
          comma  4,  per  difetto   di   disposizioni   di   volonta'
          dell'interessato,   anticipate    o    attuali,    e    per
          irreperibilita' o indisponibilita' dei soggetti di  cui  al
          comma 3, il consenso al trattamento vaccinale  sottoscritto
          dall'amministratore  di  sostegno  di  cui  al   comma   2,
          unitamente alla documentazione comprovante  la  sussistenza
          dei presupposti di cui  ai  commi  1,  2,  2-bis  e  3,  e'
          comunicato  immediatamente,  anche   a   mezzo   di   posta
          elettronica certificata, dalla direzione della struttura in
          cui l'interessato e' ricoverato o, per coloro che non siano
          ricoverati in strutture  sanitarie  assistenziali  o  altre
          strutture, dal direttore sanitario dell'ASL  di  assistenza
          al  giudice  tutelare  competente  per   territorio   sulla
          struttura stessa. 
                6. Nel termine di  quarantotto  ore  dal  ricevimento
          degli atti di cui al comma 5, il giudice tutelare, disposti
          gli eventuali accertamenti quando  dai  documenti  ricevuti
          non emerge la sussistenza dei presupposti di cui  al  comma
          3,   convalida   con   decreto   motivato,   immediatamente
          esecutivo, il consenso  espresso  ai  sensi  del  comma  5,
          ovvero ne rifiuta la convalida. 
                7. Entro le quarantotto ore successive alla  scadenza
          del termine di cui  al  comma  6,  il  decreto  di  cui  al
          medesimo  comma  6  e'  comunicato  all'interessato  e   al
          relativo rappresentante individuato ai sensi dei commi 2  e
          2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso  la
          struttura dove la persona e' ricoverata ovvero, nel caso di
          persona non ricoverata ai sensi  del  comma  2-bis,  presso
          l'ASL di assistenza. Il  decorso  del  termine  di  cui  al
          presente comma priva di ogni effetto il  provvedimento  del
          giudice tutelare che sia comunicato successivamente. 
                8. Il consenso alla somministrazione del  trattamento
          vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami
          e' privo di effetti fino alla comunicazione del decreto  di
          convalida. 
                9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia
          stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso
          espresso ai sensi del comma 5 si considera a  ogni  effetto
          convalidato e acquista definitiva efficacia ai  fini  della
          somministrazione del vaccino. 
                10. In caso di  rifiuto  della  somministrazione  del
          vaccino o del relativo  consenso  da  parte  del  direttore
          sanitario o del responsabile medico, ovvero  del  direttore
          sanitario dell'ASL o di un suo delegato, ai sensi del comma
          5, il  coniuge,  l'altra  parte  dell'unione  civile  o  la
          persona stabilmente convivente e i parenti  fino  al  terzo
          grado possono  ricorrere  al  giudice  tutelare,  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219,
          affinche'  disponga  la   sottoposizione   al   trattamento
          vaccinale.».