Art. 7 Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69. 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, puo' disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalita' telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'art. 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((1-bis. Le modalita' telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la liberta' del voto e la verifica della sua integrita'.))
Riferimenti normativi - La legge 3 febbraio 1963, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1963, n. 49, reca «Ordinamento della professione di giornalista». - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: «Art. 31. (Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia). - (Omissis). 3. Il Consiglio nazionale puo' disporre il differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni ove gia' fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.».