Art. 7 
 
Misure urgenti  in  materia  di  elezioni  degli  organi  dell'ordine
  professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69. 
  1. Il consiglio nazionale dell'ordine  professionale  di  cui  alla
legge 3 febbraio  1963,  n.  69,  puo'  disporre,  al  solo  fine  di
consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con
modalita' telematica delle procedure, in relazione a quanto  previsto
all'art. 31, comma 3, del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
un ulteriore differimento della data  delle  elezioni,  da  svolgersi
comunque entro un termine non superiore a  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  ((1-bis. Le modalita' telematiche di cui al comma 1  sono  tali  da
assicurare la liberta' del voto e la verifica della sua integrita'.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 3 febbraio 1963,  n.  69,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  20  febbraio   1963,   n.   49,   reca
          «Ordinamento della professione di giornalista». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  31,  comma  3,  del
          decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137  (Ulteriori  misure
          urgenti in materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
          lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,  connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: 
                «Art. 31. (Disposizioni in materia di elezioni  degli
          organi territoriali e nazionali degli ordini  professionali
          vigilati dal Ministero della giustizia). - (Omissis). 
                3.  Il   Consiglio   nazionale   puo'   disporre   il
          differimento della data prevista per lo  svolgimento  delle
          elezioni di cui ai commi 1 e  2  non  superiore  a  novanta
          giorni ove gia' fissata alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto.».