Art. 9 
 
Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio  sanitario
                              regionale 
 
  1. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile  di  cui  all'art.  1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' differito  al  15
giugno e, conseguentemente,  il  termine  del  31  maggio,  ((ovunque
ricorre nel citato art. 1, comma 174,)) e' differito al 15 luglio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  174,  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005)). 
                «174.   Al   fine   del   rispetto    dell'equilibrio
          economico-finanziario, la regione, ove si  prospetti  sulla
          base  del  monitoraggio  trimestrale  una   situazione   di
          squilibrio, adotta i provvedimenti necessari.  Qualora  dai
          dati del monitoraggio del quarto trimestre si  evidenzi  un
          disavanzo di gestione a fronte del  quale  non  sono  stati
          adottati i predetti provvedimenti, ovvero  essi  non  siano
          sufficienti, con la procedura di cui all'art. 8,  comma  1,
          della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri diffida  la  regione  a  provvedervi
          entro il 30 aprile (119) dell'anno successivo a  quello  di
          riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,  entro  i
          successivi trenta giorni il presidente  della  regione,  in
          qualita' di commissario ad acta,  approva  il  bilancio  di
          esercizio consolidato del Servizio sanitario  regionale  al
          fine di determinare il disavanzo di  gestione  e  adotta  i
          necessari  provvedimenti  per  il  suo  ripianamento,   ivi
          inclusi  gli  aumenti  dell'addizionale   all'imposta   sul
          reddito  delle   persone   fisiche   e   le   maggiorazioni
          dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive  entro  le  misure  stabilite  dalla   normativa
          vigente. I  predetti  incrementi  possono  essere  adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi  digestione
          accertati  o  stimati  nel   settore   sanitario   relativi
          all'esercizio 2004  e  seguenti.  Qualora  i  provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio
          (120), nella regione interessata, con riferimento agli anni
          di imposta 2006 e  successivi,  si  applicano  comunque  il
          divieto di effettuare spese non  obbligatorie  fino  al  31
          dicembre dell'anno successivo a quello di verifica, e nella
          misura   massima   prevista   dalla    vigente    normativa
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
          sulle attivita'  produttive;  scaduto  il  termine  del  31
          maggio (121), la regione non  puo'  assumere  provvedimenti
          che abbiano ad oggetto  l'addizionale  e  le  maggiorazioni
          d'aliquota  delle  predette  imposte  ed   i   contribuenti
          liquidano  e  versano  gli  acconti  d'imposta  dovuti  nel
          medesimo   anno   sulla   base   della    misura    massima
          dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota  di  tali
          imposte. Gli  atti  emanati  e  i  contratti  stipulati  in
          violazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie
          sono nulli. In sede di verifica annuale  degli  adempimenti
          la  regione  interessata   e'   tenuta   ad   inviare   una
          certificazione,  sottoscritta  dal  rappresentante   legale
          dell'ente e  dal  responsabile  del  servizio  finanziario,
          attestante il rispetto del predetto vincolo.».