Art. 17 
 
  L'ammontare  degli  interessi  derivanti  dai  BOT  e'  corrisposto
anticipatamente  ed  e'  determinato,  ai  soli  fini  fiscali,   con
riferimento al prezzo medio ponderato - espresso  con  arrotondamento
al terzo decimale -  corrispondente  al  rendimento  medio  ponderato
della prima tranche. 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il  presente
decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, e  al
decreto  legislativo  21  novembre  1997,   n.   461   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
  Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale di bilancio
e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 27 maggio 2021 
 
                                  p. Il direttore generale del Tesoro 
                                               Iacovoni