Art. 15 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le agevolazioni concesse in applicazione  del  presente  decreto
sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art.  108,  paragrafo
3, del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  ai  sensi
dell'art. 3 del regolamento (UE)  n.  1407/2013  e  dell'art.  3  del
regolamento. 
  2. Sintesi delle  informazioni  relative  al  presente  decreto  e'
trasmessa alla  Commissione  europea,  a  cura  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali,  mediante  il  sistema  di
notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua  entrata
in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento. 
  3. Sono abrogati i  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, del 18 gennaio 2016 e del 28  febbraio  2018,
rispettivamente pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  17
febbraio 2016, e n. 120 del 25 maggio 2018. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 aprile 2021 
 
                            Il Ministro delle politiche agricole      
                                     alimentari e forestali           
                                           Patuanelli                 
 
   Il Ministro dell'economia                                          
       e delle finanze                                                
           Franco