Art. 18. Decadenza dall'autorizzazione 1. Il mancato inizio dell'attivita' entro dodici mesi dall'iscrizione nell'Albo costituisce ipotesi di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio. 2. Prima di dichiarare la decadenza la COVIP convoca il legale rappresentante della societa' istitutrice del fondo pensione aperto. In presenza di motivate esigenze rappresentate dalla societa' istitutrice, la COVIP puo' consentire una proroga del termine, di cui al comma 1, per un periodo comunque non superiore a ulteriori dodici mesi. Decorso inutilmente anche l'eventuale periodo di proroga, la COVIP dichiara la decadenza.