Art. 2. Istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' 1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', i fondi pensione negoziali, ovvero l'ente al cui interno sono istituiti i fondi (di seguito: ente istitutore), presentano alla COVIP apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.