(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
              Comunicazione di modifiche regolamentari 
 
    1. In luogo  dell'istanza  di  cui  al  precedente  art.  19,  e'
trasmessa  alla  COVIP  una  comunicazione   a   firma   del   legale
rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica,  nei  casi
in cui le modifiche riguardino: 
      a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative, ovvero
a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP; 
      b) variazione della denominazione del fondo; 
      c) variazione della denominazione  sociale,  della  sede  della
societa' istitutrice del fondo e dell'indirizzo di posta  elettronica
certificata; 
      d)  variazione  della  societa'  istitutrice   a   seguito   di
operazioni societarie o di cessione del fondo; 
      e) introduzione  di  nuove  tipologie  di  rendita  tra  quelle
previste nello Schema di regolamento predisposto dalla COVIP; 
      f) eliminazione o riduzione di una delle tipologie di spesa che
sono, direttamente o indirettamente, poste a carico degli aderenti  e
dei beneficiari; 
      g) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli  aderenti  e
beneficiari, nel caso di fondi aperti  dedicati  alle  sole  adesioni
collettive; 
      h) adesione di ex agenti o funzionari delle  Comunita'  europee
in base al regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche  ed
integrazioni; 
      i) variazione  degli  Allegati  al  regolamento  contenenti  le
condizioni e modalita' di erogazione delle rendite  e  le  condizioni
che regolano le prestazioni accessorie; 
      l)  variazione  dell'Allegato  al  regolamento  contenente   le
disposizioni in materia di responsabile. 
    2. La comunicazione  e'  presentata  entro  trenta  giorni  dalla
delibera di modifica e si intende  ricevuta  nel  giorno  in  cui  e'
pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.