Art. 21. Comunicazione di modifiche regolamentari 1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 19, e' trasmessa alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino: a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative, ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP; b) variazione della denominazione del fondo; c) variazione della denominazione sociale, della sede della societa' istitutrice del fondo e dell'indirizzo di posta elettronica certificata; d) variazione della societa' istitutrice a seguito di operazioni societarie o di cessione del fondo; e) introduzione di nuove tipologie di rendita tra quelle previste nello Schema di regolamento predisposto dalla COVIP; f) eliminazione o riduzione di una delle tipologie di spesa che sono, direttamente o indirettamente, poste a carico degli aderenti e dei beneficiari; g) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e beneficiari, nel caso di fondi aperti dedicati alle sole adesioni collettive; h) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunita' europee in base al regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni; i) variazione degli Allegati al regolamento contenenti le condizioni e modalita' di erogazione delle rendite e le condizioni che regolano le prestazioni accessorie; l) variazione dell'Allegato al regolamento contenente le disposizioni in materia di responsabile. 2. La comunicazione e' presentata entro trenta giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.