Art. 30. Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa 1. La comunicazione di cui all'art. 29 riporta quanto di seguito specificato: a) denominazione del PIP; b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 29, comma 1, a cui le stesse si riferiscono; c) data di efficacia delle modifiche; d) elenco dei documenti allegati; e) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione. 2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti: a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate; b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni apportate; c) relazione del responsabile del PIP nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli aderenti e sui beneficiari e sono valutati i presidi posti dall'impresa di assicurazione a tutela degli stessi anche in ordine alle modalita' di attuazione; d) copia delle Parti della Nota informativa, della relativa Appendice e del Modulo di adesione, nonche' delle condizioni generali di contratto interessate dalle modifiche regolamentari. 3. I testi integrali del regolamento modificato e delle condizioni generali di contratto eventualmente interessate dalle modifiche sono trasmessi con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP. 4. L'impresa di assicurazione provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del PIP interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.