(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
 
                      Procedura di approvazione 
 
    1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di
cui all'art. 32, corredata dalla prescritta  documentazione,  approva
le modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui  ai
seguenti commi 2, 3 e 4. 
    2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o  insufficiente,
per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati
nell'art. 32, commi 2 e 3,  la  COVIP  procede  a  richiedere,  entro
trenta giorni dal  ricevimento  dell'istanza,  i  necessari  elementi
integrativi e il termine di cui al comma 1 e' interrotto. Il  termine
decorre   nuovamente   dalla   data   del   completamento   o   della
regolarizzazione  dell'istanza  qualora  gli   elementi   integrativi
richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla  data  di
ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza  si  intende
revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto  istante
invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o  modificativa  di
quella inizialmente trasmessa. 
    3. Il termine di cui al comma 1 e', invece,  sospeso  qualora  la
COVIP, sulla base  dell'istruttoria  svolta,  chieda  informazioni  o
chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente
regolamento. Le informazioni e i chiarimenti  devono  pervenire  alla
COVIP  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di   ricevimento   della
richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata. 
    4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in  tutto  o
in parte l'istanza, comunica al soggetto istante  i  motivi  ostativi
rilevati. Il soggetto istante puo' presentare  per  iscritto  le  sue
osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il  termine
di sessanta giorni dal ricevimento  della  comunicazione  dei  motivi
ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione  del
procedimento di cui al comma 1. I termini  ricominciano  a  decorrere
trenta giorni dopo  la  data  di  presentazione  delle  osservazioni,
ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine
per la loro presentazione. Entro la  scadenza  di  detto  termine  la
COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il
provvedimento finale, concedendo ovvero  negando  l'approvazione,  in
tutto o in parte, delle modifiche statutarie. 
    5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche  si
intendono  comunque  approvate  se  la  COVIP  non  ha  provveduto  a
comunicare, con le modalita' di cui al comma 4, i motivi  che  ostano
all'accoglimento dell'istanza,  ovvero  il  provvedimento  finale  di
diniego. 
    6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di approvazione  delle
modifiche statutarie o dal decorso dei termini,  i  fondi  comunicano
alla COVIP  la  data  dalla  quale  decorrera'  l'applicazione  delle
modifiche. Nello stesso termine e' trasmesso il testo  dello  statuto
con modalita' telematiche secondo  le  specifiche  tecniche  indicate
dalla COVIP.