Art. 33. Procedura di approvazione 1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 32, corredata dalla prescritta documentazione, approva le modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4. 2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 32, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 e' interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. 3. Il termine di cui al comma 1 e', invece, sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata. 4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante puo' presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche statutarie. 5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalita' di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ovvero il provvedimento finale di diniego. 6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie o dal decorso dei termini, i fondi comunicano alla COVIP la data dalla quale decorrera' l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine e' trasmesso il testo dello statuto con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.