Art. 39. Operazioni di cessione di fondi pensione aperti 1. Nel caso di operazioni di cessione di un fondo pensione aperto ad altra societa', e' trasmessa alla COVIP, congiuntamente dalla societa' cedente e dalla societa' cessionaria, un'apposita comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata, firmata dai legali rappresentanti, nella quale sono fornite le seguenti informazioni: a) ragioni della cessione; b) profili di tutela degli aderenti (ad es. eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica) e dei beneficiari; c) tempistica dell'operazione. 2. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le societa' presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza: a) istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del fondo pensione aperto, ovvero, nei casi consentiti, comunicazione delle stesse, in conformita' alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II del presente regolamento; b) istanza, ai sensi dell'art. 15, di autorizzazione della societa' cessionaria all'esercizio dell'attivita' del fondo oggetto della cessione. 3. Alle istanze di cui al comma precedente e' allegata la seguente documentazione: a) copia della delibera di cessione del fondo pensione aperto e di approvazione delle modifiche regolamentari, assunta dall'organo competente della societa' cedente; b) copia della delibera di acquisizione del fondo pensione aperto e di approvazione delle modifiche regolamentari, assunta dall'organo competente della societa' cessionaria; c) bozza di comunicazione agli aderenti e ai beneficiari e, in caso di adesioni collettive, alle aziende e alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente la data di efficacia dell'operazione; d) relazione del responsabile del fondo pensione aperto, contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e sui beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi. 4. Le istanze di cui al comma 2 non vanno presentate nel caso in cui la societa' cessionaria sia gia' autorizzata all'esercizio dell'attivita' di un fondo pensione aperto e l'operazione preveda la contestuale fusione del fondo ceduto con quello gestito dalla cessionaria. In tal caso trovano applicazione, per quanto compatibili, anche le previsioni di cui all'art. 38. 5. Qualora l'operazione di cessione sia soggetta all'autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza sul soggetto cedente, i termini del procedimento di autorizzazione all'esercizio sono interrotti fino alla ricezione da parte della COVIP della comunicazione riguardante l'avvenuta adozione del suddetto provvedimento. 6. A seguito della cessione la COVIP provvede a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' relativa alla societa' cedente.