(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
 
           Operazioni di cessione di fondi pensione aperti 
 
    1. Nel caso di operazioni di cessione di un fondo pensione aperto
ad altra societa', e'  trasmessa  alla  COVIP,  congiuntamente  dalla
societa'  cedente   e   dalla   societa'   cessionaria,   un'apposita
comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata, firmata  dai
legali  rappresentanti,  nella  quale  sono   fornite   le   seguenti
informazioni: 
      a) ragioni della cessione; 
      b)  profili  di  tutela  degli  aderenti  (ad   es.   eventuale
riconoscimento  del  diritto  di   trasferimento   ad   altra   forma
pensionistica) e dei beneficiari; 
      c) tempistica dell'operazione.  
    2. Ai fini della realizzazione dell'operazione  di  cessione,  le
societa' presentano inoltre congiuntamente, ciascuna  per  quanto  di
rispettiva competenza: 
      a) istanza di approvazione delle modifiche del regolamento  del
fondo pensione aperto, ovvero,  nei  casi  consentiti,  comunicazione
delle stesse, in conformita' alle disposizioni di cui  al  Titolo  I,
Capo II, Sezione II del presente regolamento; 
      b) istanza, ai sensi  dell'art.  15,  di  autorizzazione  della
societa' cessionaria all'esercizio dell'attivita' del  fondo  oggetto
della cessione. 
    3. Alle istanze  di  cui  al  comma  precedente  e'  allegata  la
seguente documentazione: 
      a) copia della delibera di cessione del fondo pensione aperto e
di approvazione delle modifiche  regolamentari,  assunta  dall'organo
competente della societa' cedente; 
      b) copia della delibera  di  acquisizione  del  fondo  pensione
aperto e  di  approvazione  delle  modifiche  regolamentari,  assunta
dall'organo competente della societa' cessionaria; 
      c) bozza di comunicazione agli aderenti e ai beneficiari e,  in
caso di adesioni  collettive,  alle  aziende  e  alle  organizzazioni
sindacali  firmatarie  degli  accordi,  e  descrizione  delle  scelte
operate  con  riguardo  alla  raccolta  delle  adesioni  nel  periodo
antecedente la data di efficacia dell'operazione; 
      d)  relazione  del  responsabile  del  fondo  pensione  aperto,
contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in  termini  di
impatto sugli aderenti e sui beneficiari e di presidi posti a  tutela
degli stessi. 
    4. Le istanze di cui al comma 2 non vanno presentate nel caso  in
cui  la  societa'  cessionaria  sia  gia'  autorizzata  all'esercizio
dell'attivita' di un fondo pensione aperto e l'operazione preveda  la
contestuale  fusione  del  fondo  ceduto  con  quello  gestito  dalla
cessionaria.  In  tal   caso   trovano   applicazione,   per   quanto
compatibili, anche le previsioni di cui all'art. 38. 
    5.   Qualora    l'operazione    di    cessione    sia    soggetta
all'autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza sul soggetto  cedente,
i termini  del  procedimento  di  autorizzazione  all'esercizio  sono
interrotti  fino  alla  ricezione  da   parte   della   COVIP   della
comunicazione   riguardante   l'avvenuta   adozione   del    suddetto
provvedimento. 
    6.  A  seguito  della  cessione  la  COVIP  provvede  a  revocare
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' relativa alla  societa'
cedente.