(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
 
                    Operazioni di fusione fra PIP 
 
    1. Nel caso di operazioni di  fusione  tra  PIP  gestiti  da  una
stessa impresa di assicurazione e'  presentata  alla  COVIP  apposita
comunicazione a firma del legale rappresentante. 
    2. Alla comunicazione e' allegata la seguente documentazione: 
      a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione
assunta dall'organo competente; 
      b) progetto di fusione contenente: 
        1)  obiettivi  dell'operazione,  vantaggi  e  costi  per  gli
aderenti e per i  beneficiari,  impatto  che  l'operazione  determina
sulle strutture organizzative, anche con riferimento  alle  procedure
informatico-contabili impiegate; 
        2)  confronto  tra  le  principali  caratteristiche  dei  PIP
interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare); 
        3)   descrizione    delle    modalita'    di    realizzazione
dell'operazione (ad es. tempistica; eventuali criteri seguiti per  il
calcolo del valore di concambio); 
        4)  profili  di  tutela  degli  aderenti  (ad  es.  eventuale
riconoscimento  del  diritto  di   trasferimento   ad   altra   forma
pensionistica; modalita' di informativa prima e dopo l'operazione  di
fusione) e dei beneficiari; 
      c) bozza di comunicazione agli aderenti  al  PIP  incorporando,
contenente anche indicazione delle  modalita'  di  conversione  delle
posizioni  individuali,  e  descrizione  delle  scelte  operate   con
riguardo alla raccolta delle adesioni al PIP incorporando nel periodo
intercorrente fra il progetto di  fusione  e  la  data  di  efficacia
dell'operazione, e ai beneficiari; 
      d)  relazioni  dei  responsabili   dei   PIP,   contenenti   le
valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di  impatto  sugli
aderenti e sui beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi. 
    3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamento del PIP
incorporante, la comunicazione  di  cui  al  comma  1  dovra'  essere
trasmessa  almeno  sessanta  giorni  prima  della  prevista  data  di
efficacia dell'operazione, ovvero dell'invio delle comunicazioni agli
aderenti  nei  casi  in  cui,  in  occasione  dell'operazione,  venga
riconosciuto agli stessi il diritto di trasferimento della  posizione
individuale ad altra forma pensionistica. 
    4. Laddove vengano apportate modifiche  al  regolamento  del  PIP
incorporante, l'impresa di assicurazione provvede  a  inoltrare  alla
COVIP, unitamente alla comunicazione di  cui  al  comma  1,  apposita
istanza  di  approvazione,  ovvero  comunicazione  delle  stesse,  in
conformita' alle previsioni di cui al Titolo I, Capo III, Sezione  II
del presente regolamento. L'efficacia dell'operazione di fusione  non
potra' essere antecedente  al  provvedimento  COVIP  di  approvazione
delle  modifiche  regolamentari  o  alla  comunicazione,   nei   casi
consentiti, delle modifiche adottate. 
    5. Qualora l'operazione preveda anche la fusione  delle  gestioni
separate, ovvero dei fondi interni, l'impresa di  assicurazione  deve
trasmettere alla COVIP anche una comunicazione, a  firma  del  legale
rappresentante,  attestante   l'avvenuta   preventiva   comunicazione
all'IVASS e  il  mancato  ricevimento,  nei  termini  previsti  dalla
rispettiva normativa di settore, di rilievi da parte della stessa. 
    6. A esito dell'operazione di fusione  e'  trasmessa  alla  COVIP
apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante
gli adempimenti effettuati a seguito  della  fusione  e  la  data  di
efficacia della  stessa  e  gli  adempimenti  successivi,  anche  con
riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli  aderenti
e  ai  beneficiari  contenente,  qualora   l'operazione   dia   luogo
all'attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il  valore
delle quote del fondo incorporante attribuite. 
    7.  Successivamente  alla  fusione   la   COVIP   provvede   alla
cancellazione del PIP incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma
1, del decreto n. 252/2005. 
    8. Le comunicazioni, di cui al presente  articolo,  si  intendono
ricevute nel giorno in cui sono pervenute alla COVIP a mezzo di posta
elettronica certificata.