Art. 40. Operazioni di fusione fra PIP 1. Nel caso di operazioni di fusione tra PIP gestiti da una stessa impresa di assicurazione e' presentata alla COVIP apposita comunicazione a firma del legale rappresentante. 2. Alla comunicazione e' allegata la seguente documentazione: a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo competente; b) progetto di fusione contenente: 1) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti e per i beneficiari, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate; 2) confronto tra le principali caratteristiche dei PIP interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare); 3) descrizione delle modalita' di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica; eventuali criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio); 4) profili di tutela degli aderenti (ad es. eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica; modalita' di informativa prima e dopo l'operazione di fusione) e dei beneficiari; c) bozza di comunicazione agli aderenti al PIP incorporando, contenente anche indicazione delle modalita' di conversione delle posizioni individuali, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al PIP incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la data di efficacia dell'operazione, e ai beneficiari; d) relazioni dei responsabili dei PIP, contenenti le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e sui beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi. 3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, la comunicazione di cui al comma 1 dovra' essere trasmessa almeno sessanta giorni prima della prevista data di efficacia dell'operazione, ovvero dell'invio delle comunicazioni agli aderenti nei casi in cui, in occasione dell'operazione, venga riconosciuto agli stessi il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica. 4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, l'impresa di assicurazione provvede a inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformita' alle previsioni di cui al Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento. L'efficacia dell'operazione di fusione non potra' essere antecedente al provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate. 5. Qualora l'operazione preveda anche la fusione delle gestioni separate, ovvero dei fondi interni, l'impresa di assicurazione deve trasmettere alla COVIP anche una comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'avvenuta preventiva comunicazione all'IVASS e il mancato ricevimento, nei termini previsti dalla rispettiva normativa di settore, di rilievi da parte della stessa. 6. A esito dell'operazione di fusione e' trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante gli adempimenti effettuati a seguito della fusione e la data di efficacia della stessa e gli adempimenti successivi, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli aderenti e ai beneficiari contenente, qualora l'operazione dia luogo all'attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite. 7. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del PIP incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005. 8. Le comunicazioni, di cui al presente articolo, si intendono ricevute nel giorno in cui sono pervenute alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.