(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
 
         Ulteriori adempimenti successivi all'autorizzazione 
                   dell'attivita' transfrontaliera 
 
    1. Con riferimento ai fondi  pensione  autorizzati  all'esercizio
dell'attivita' transfrontaliera ai sensi del precedente art.  45,  la
COVIP ne da' menzione nell'Albo, indicando lo  Stato  membro  in  cui
possono operare. 
    2.    Dell'avvenuto    avvio    dell'esercizio     dell'attivita'
transfrontaliera ne e' data tempestiva comunicazione alla COVIP. 
    3.  Alla   COVIP   e'   data   tempestiva   comunicazione   anche
dell'eventuale cessazione dell'attivita' transfrontaliera. A  seguito
di detta comunicazione, la COVIP provvede a modificare l'Albo. 
    4. Le comunicazioni, di cui al presente  articolo,  si  intendono
ricevute nel giorno in cui sono pervenute alla COVIP a mezzo di posta
elettronica certificata.