Art. 46. Ulteriori adempimenti successivi all'autorizzazione dell'attivita' transfrontaliera 1. Con riferimento ai fondi pensione autorizzati all'esercizio dell'attivita' transfrontaliera ai sensi del precedente art. 45, la COVIP ne da' menzione nell'Albo, indicando lo Stato membro in cui possono operare. 2. Dell'avvenuto avvio dell'esercizio dell'attivita' transfrontaliera ne e' data tempestiva comunicazione alla COVIP. 3. Alla COVIP e' data tempestiva comunicazione anche dell'eventuale cessazione dell'attivita' transfrontaliera. A seguito di detta comunicazione, la COVIP provvede a modificare l'Albo. 4. Le comunicazioni, di cui al presente articolo, si intendono ricevute nel giorno in cui sono pervenute alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.