Art. 5. Procedura di autorizzazione 1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 2, corredata dalla prescritta documentazione, autorizza il fondo, ovvero l'ente istitutore, all'esercizio dell'attivita', salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4. 2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 3, commi 1 e 2, e nell'art. 4, commi 1 e 2, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 e' interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. 3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata. 4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante puo' presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale. 5. Per i fondi che ne abbiano fatto richiesta, il riconoscimento della personalita' giuridica consegue automaticamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio. 6. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio la COVIP dispone l'iscrizione del fondo pensione nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005 e, in caso di riconoscimento della personalita' giuridica, nel Registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto n. 252/2005. 7. L'esito del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione e' comunicato dalla COVIP al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni il fondo, ovvero l'ente istitutore, provvede al deposito della Nota informativa. 9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8 il fondo, ovvero l'ente istitutore, trasmette alla COVIP il testo dello statuto o del regolamento con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.