(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Procedura di autorizzazione 
 
    1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di
cui all'art. 2, corredata dalla prescritta documentazione,  autorizza
il fondo, ovvero  l'ente  istitutore,  all'esercizio  dell'attivita',
salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4. 
    2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o  insufficiente,
per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati
nell'art. 3, commi 1 e 2, e nell'art.  4,  commi  1  e  2,  la  COVIP
procede  a  richiedere,   entro   trenta   giorni   dal   ricevimento
dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine  di  cui
al comma 1 e' interrotto. Il termine decorre  nuovamente  dalla  data
del completamento o della regolarizzazione dell'istanza  qualora  gli
elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP  entro  sessanta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in  caso  contrario
l'istanza si intende revocata. Il termine e', comunque, interrotto se
il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa
o modificativa di quella inizialmente trasmessa. 
    3. Il termine di cui al comma 1  e'  sospeso  qualora  la  COVIP,
sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti
a   integrazione   della   documentazione   prevista   dal   presente
regolamento. Le informazioni e i chiarimenti  devono  pervenire  alla
COVIP  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di   ricevimento   della
richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata. 
    4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in  tutto  o
in parte l'istanza, comunica al soggetto istante  i  motivi  ostativi
rilevati. Il soggetto istante puo' presentare  per  iscritto  le  sue
osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il  termine
di sessanta giorni dal ricevimento  della  comunicazione  dei  motivi
ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione  del
procedimento di cui al comma 1. I termini  ricominciano  a  decorrere
trenta giorni dopo la presentazione delle  osservazioni,  ovvero,  in
difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza  del  termine  per  la
loro presentazione. Entro la scadenza  di  detto  termine  la  COVIP,
tenuto  conto  delle  eventuali  osservazioni  pervenute,  adotta  il
provvedimento finale. 
    5. Per i fondi che ne abbiano fatto richiesta, il  riconoscimento
della   personalita'   giuridica    consegue    automaticamente    al
provvedimento di autorizzazione all'esercizio. 
    6. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio la  COVIP  dispone
l'iscrizione del fondo pensione nell'Albo di cui all'art.  19,  comma
1, del decreto  n.  252/2005  e,  in  caso  di  riconoscimento  della
personalita' giuridica, nel Registro di  cui  all'art.  4,  comma  1,
lettera b), del decreto n. 252/2005. 
    7.   L'esito   del   procedimento   relativo    all'istanza    di
autorizzazione e' comunicato dalla COVIP al  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. 
    8. Prima dell'avvio  della  raccolta  delle  adesioni  il  fondo,
ovvero  l'ente  istitutore,   provvede   al   deposito   della   Nota
informativa. 
    9. Entro lo stesso termine di cui al comma  8  il  fondo,  ovvero
l'ente istitutore, trasmette alla COVIP il testo dello statuto o  del
regolamento con modalita' telematiche secondo le specifiche  tecniche
indicate dalla COVIP.