(Allegato-art. 50)
                              Art. 50. 
 
         Procedura di approvazione dei piani di riequilibrio 
 
    1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di
cui all'art. 48, corredata dalla prescritta  documentazione,  approva
il piano di riequilibrio e le eventuali modifiche  statutarie,  salvo
che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4. 
    2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o  insufficiente,
per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati
nell'art. 49, commi 1 e 2, ovvero richiamati dall'art. 49 comma 3 per
le modifiche statutarie, la COVIP procede a richiedere, entro  trenta
giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi
ed il termine di cui al comma 1 e'  interrotto.  Il  termine  decorre
nuovamente dalla data  del  completamento  o  della  regolarizzazione
dell'istanza qualora gli elementi  integrativi  richiesti  pervengano
alla COVIP entro sessanta giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
richiesta; in  caso  contrario  l'istanza  si  intende  revocata.  Il
termine e', comunque, interrotto se il soggetto  istante  invia  alla
COVIP nuova  documentazione  integrativa  o  modificativa  di  quella
inizialmente trasmessa. 
    3. Il termine di cui al comma 1  e'  sospeso  qualora  la  COVIP,
sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti
a   integrazione   della   documentazione   prevista   dal   presente
regolamento. Le informazioni e i chiarimenti  devono  pervenire  alla
COVIP  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di   ricevimento   della
richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata. 
    4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in  tutto  o
in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati.  Il
soggetto istante puo' presentare per iscritto  le  sue  osservazioni,
eventualmente corredate da documenti, entro il  termine  di  sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione dei  motivi  ostativi.  La
comunicazione sospende i termini per la conclusione del  procedimento
di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere  trenta  giorni
dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto,
dieci giorni dopo la  data  di  scadenza  del  termine  per  la  loro
presentazione. Entro la scadenza di detto termine  la  COVIP,  tenuto
conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento
finale  in  merito   al   piano   di   riequilibrio   e   in   merito
all'approvazione, in tutto o  in  parte,  delle  eventuali  modifiche
statutarie. 
    5.  Successivamente  all'avvenuta  approvazione  del   piano   di
riequilibrio i fondi  sono  tenuti  a  trasmettere  alla  COVIP,  con
periodicita' annuale, apposita relazione, approvata dal consiglio  di
amministrazione, nella quale  si  attesta  che  il  riequilibrio  sta
avvenendo in  conformita'  al  piano.  Tale  relazione  e'  trasmessa
unitamente al bilancio tecnico  di  cui  all'art.  3,  comma  4,  del
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  n.  259  del  7
dicembre 2012, ovvero alla certificazione di cui all'art. 4, comma 2,
del medesimo decreto. Se vi sono degli scostamenti rispetto al  piano
approvato il fondo e' tenuto a trasmettere alla COVIP una  relazione,
approvata dal Consiglio di amministrazione, che illustri l'entita'  e
le ragioni di tali scostamenti e le conseguenti valutazioni, anche in
termini di eventuali modifiche del piano in essere. 
    6. Nel caso di rigetto dell'istanza il  fondo  dovra'  provvedere
nel piu' breve tempo possibile alla predisposizione di un nuovo piano
di riequilibrio, ovvero rappresentare le differenti  soluzioni  volte
al superamento della situazione in essere.