Art. 50. Procedura di approvazione dei piani di riequilibrio 1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 48, corredata dalla prescritta documentazione, approva il piano di riequilibrio e le eventuali modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4. 2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 49, commi 1 e 2, ovvero richiamati dall'art. 49 comma 3 per le modifiche statutarie, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 e' interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. 3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata. 4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante puo' presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale in merito al piano di riequilibrio e in merito all'approvazione, in tutto o in parte, delle eventuali modifiche statutarie. 5. Successivamente all'avvenuta approvazione del piano di riequilibrio i fondi sono tenuti a trasmettere alla COVIP, con periodicita' annuale, apposita relazione, approvata dal consiglio di amministrazione, nella quale si attesta che il riequilibrio sta avvenendo in conformita' al piano. Tale relazione e' trasmessa unitamente al bilancio tecnico di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012, ovvero alla certificazione di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto. Se vi sono degli scostamenti rispetto al piano approvato il fondo e' tenuto a trasmettere alla COVIP una relazione, approvata dal Consiglio di amministrazione, che illustri l'entita' e le ragioni di tali scostamenti e le conseguenti valutazioni, anche in termini di eventuali modifiche del piano in essere. 6. Nel caso di rigetto dell'istanza il fondo dovra' provvedere nel piu' breve tempo possibile alla predisposizione di un nuovo piano di riequilibrio, ovvero rappresentare le differenti soluzioni volte al superamento della situazione in essere.