(Allegato-art. 53)
                              Art. 53. 
 
 Procedura di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio 
 
    1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di
cui all'art. 51, corredata dalla prescritta  documentazione,  approva
le modifiche al  piano  di  riequilibrio  e  le  eventuali  modifiche
statutarie, salvo che ricorrano le  situazioni  di  cui  ai  seguenti
commi 2, 3 e 4. 
    2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o  insufficiente,
per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati
nell'art. 52, commi 1 e 2, ovvero richiamati dall'art.  52,  comma  3
per le modifiche statutarie, la COVIP  procede  a  richiedere,  entro
trenta giorni dal  ricevimento  dell'istanza,  i  necessari  elementi
integrativi ed il termine di cui al comma 1 e' interrotto. Il termine
decorre   nuovamente   dalla   data   del   completamento   o   della
regolarizzazione  dell'istanza  qualora  gli   elementi   integrativi
richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla  data  di
ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza  si  intende
revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto  istante
invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o  modificativa  di
quella inizialmente trasmessa. 
    3. Il termine di cui al comma 1  e'  sospeso  qualora  la  COVIP,
sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti
a   integrazione   della   documentazione   prevista   dal   presente
regolamento. Le informazioni e i chiarimenti  devono  pervenire  alla
COVIP  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di   ricevimento   della
richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata. 
    4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in  tutto  o
in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati.  Il
soggetto istante puo' presentare per iscritto  le  sue  osservazioni,
eventualmente corredate da documenti, entro il  termine  di  sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione dei  motivi  ostativi.  La
comunicazione sospende i termini per la conclusione del  procedimento
di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere  trenta  giorni
dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto,
dieci giorni dopo la  data  di  scadenza  del  termine  per  la  loro
presentazione. Entro la scadenza di detto termine  la  COVIP,  tenuto
conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento
finale in merito alle modifiche del piano di riequilibrio e in merito
all'approvazione, in tutto o  in  parte,  delle  eventuali  modifiche
statutarie. 
    5. Successivamente all'avvenuta approvazione delle modifiche  del
piano  di  riequilibrio  restano  fermi  gli   adempimenti   previsti
dall'art. 50, comma 5. 
    6. Nel caso di rigetto dell'istanza il  fondo  dovra'  provvedere
nel  piu'  breve  tempo  possibile  alla  individuazione   di   nuovi
interventi di modifica del piano, ovvero rappresentare le  differenti
soluzioni volte al superamento della situazione in essere.