Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VERDICCHIO DI MATELICA» Art. 7. (Designazione, presentazione) Prima del paragrafo 1, e' inserito il seguente paragrafo: «Al vino "Verdicchio di Matelica" senza alcuna specificazione aggiuntiva, e' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, non inferiore alla capacita' minima prevista dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.». Il paragrafo concernente il confezionamento della tipologia Passito: «La tipologia Passito del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" deve essere commercializzata esclusivamente confezionata in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 1,50 e su ogni recipiente deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.», e' modificato come segue: «La tipologia Passito del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" deve essere commercializzata esclusivamente confezionata in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 1,50». E' aggiunto, inoltre, il seguente paragrafo: «Per i vini di cui all'art. 1, ad esclusione dei vini spumanti non etichettati come millesimati, e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve.». Art. 9. (Riferimenti alla struttura di controllo) L'indirizzo dell'organismo di controllo e' modificato come segue: «Valoritalia - societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. - via Venti Settembre n. 98/G - 00185 Roma.».