(Allegato)
                                                             Allegato 
 
PROPOSTA  DI  MODIFICA   DEL   DISCIPLINARE   DI   PRODUZIONE   DELLA
  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE  CONTROLLATA  DEI  VINI  «VERDICCHIO  DI
  MATELICA» 
 
    Art. 7. (Designazione, presentazione) 
    Prima del paragrafo 1, e' inserito il seguente paragrafo: 
      «Al vino "Verdicchio di Matelica" senza  alcuna  specificazione
aggiuntiva, e' consentito l'uso dei contenitori alternativi al  vetro
costituiti  da  un  otre  in  materiale   plastico   pluristrato   di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di
altro materiale rigido, non inferiore alla capacita' minima  prevista
dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.». 
    Il  paragrafo  concernente  il  confezionamento  della  tipologia
Passito: 
      «La tipologia Passito  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata "Verdicchio di  Matelica"  deve  essere  commercializzata
esclusivamente confezionata in bottiglie di vetro  di  capacita'  non
superiore  a  litri  1,50  e  su  ogni   recipiente   deve   figurare
l'indicazione dell'annata di produzione.», 
    e' modificato come segue: 
      «La tipologia Passito  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata "Verdicchio di  Matelica"  deve  essere  commercializzata
esclusivamente confezionata in bottiglie di vetro  di  capacita'  non
superiore a litri 1,50». 
    E' aggiunto, inoltre, il seguente paragrafo: 
    «Per i vini di cui all'art. 1, ad esclusione  dei  vini  spumanti
non etichettati come millesimati, e' obbligatorio  indicare  l'annata
di produzione delle uve.». 
    Art. 9. (Riferimenti alla struttura di controllo) 
    L'indirizzo dell'organismo di controllo e' modificato come segue: 
      «Valoritalia - societa' per la certificazione delle qualita'  e
delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. - via  Venti  Settembre
n. 98/G - 00185 Roma.».