Art. 2 
 
  1. Fatta  salva  la  necessita'  di  coordinamento  tra  i  diversi
soggetti beneficiari previsti dal progetto,  ognuno  di  essi,  nello
svolgimento   delle   attivita'   di   propria   competenza   e   per
l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena  autonomia  e
secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti,  assumendone  la
completa responsabilita'; pertanto, il Ministero  dell'universita'  e
della ricerca restera' estraneo ad ogni  rapporto  comunque  nascente
con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e  sara'
totalmente   esente   da   responsabilita'   per   eventuali    danni
riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente connesse col
progetto. 
  2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono  dalla  data  di
avvio del progetto fissata al 1° settembre 2018 e comunque non  prima
del novantesimo giorno successivo alla data  di  presentazione  della
relativa domanda a valere sull'avviso, come  previsto  dall'art.  13,
comma 5, del decreto ministeriale n. 593 del 2016. 
  3. Nell'ambito del progetto, le attivita' realizzate a valere sulle
risorse PON Ricerca e innovazione 2014 - 2020 devono essere  concluse
e rendicontate entro i termini  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
presente  decreto  e  comunque  obbligatoriamente  non  oltre  il  31
dicembre 2023. 
  4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non  rispettino  le
disposizioni di  legge  e  i  regolamenti,  non  saranno  considerati
ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti. 
  5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui
all'art. 14 del decreto ministeriale  n.  593/2016  saranno  trattate
secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla  Corte  dei  conti,
prot. n. 21578, del 4 dicembre 2019.