Art. 4 
 
  1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima
del 50% dell'importo agevolato  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
presente   decreto   direttoriale,   ove   richieste   dal   soggetto
beneficiario, le stesse dovranno essere  garantite  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'avviso. 
  2. Il soggetto beneficiario si  impegnera'  a  fornire  dettagliate
rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593
del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi,
altresi', alla restituzione di eventuali importi che risultassero non
ammissibili in sede  di  verifica  finale,  nonche'  di  economie  di
progetto. 
  3. Il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  laddove  ne
ravvisi la necessita', potra' procedere, nei confronti  del  soggetto
beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero
delle somme erogate  anche  attraverso  il  fermo  amministrativo,  a
salvaguardia dell'eventuale compensazione con le  somme  maturate  su
altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso  questa  o  altra
pubblica amministrazione.